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UFFICIO DEL PERSONALE

giovedì 21 aprile 2011

Licenziamento illegittimo per mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del datore

La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 6375/2011 ha accolto, in raccordo con i giudici di merito di primo e secondo grado, il ricorso presentato da un lavoratore che ha impugnato il licenziamento comminatogli dal proprio datore di lavoro per aver tenuto un comportamento incompatibile con la verosimile sussistenza di uno stato patologico a seguito di un infortunio (distorsione alla caviglia) , poiché in questo periodo di malattia era risultato assente dal proprio domicilio per effettuare acquisti, come dimostrato esclusivamente da indagini investigative effettuate dal proprio datore.

La Suprema Corte ha dichiarato illegittimo il licenziamento in quanto l’insussistenza dello stato di malattia è dimostrabile solo ricorrendo alla procedura prevista dall’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, poiché è l’unico modo attraverso cui si evincono elementi rilevanti in merito all’elemento soggettivo, essenziale per l’illecito.

Ne deriva che risultano ingiustificati i dubbi sollevati dal datore riguardo i comportamenti tenuti dal dipendente durante lo stato morboso, poiché lo stesso si è basato esclusivamente su prove investigative private e non ha richiesto una visita di controllo (ex art. 5, L. n. 300/70) “come avrebbe potuto o dovuto al fine di contestare lo stato di inabilità lavorativa”, non assolvendo, dunque, l’onere della prova gravante sul datore di lavoro in materia di giustificazione del licenziamento.

In definitiva, solo il ricorso alla visita medica di controllo può offrire efficaci e rilevanti elementi di valutazione per il Giudice.

Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sentenza 21/03/2011, n. 6375

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