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UFFICIO DEL PERSONALE

lunedì 4 aprile 2011

EXTRACOMUNITARI NEL SETTORE SPETTACOLO E NULLA OSTA AL LAVORO

Per poter iniziare un rapporto di lavoro in Italia i soggetti extracomunitari che vogliano lavorare presso imprese dello spettacolo, ivi compresi i lavoratori non artisti impiegati presso i circhi o gli spettacoli viaggianti, non dovranno più avere il parere preliminare del Dipartimento dello spettacolo. Il chiarimento arriva da Ministero ed ENPALS.

Per le domande di primo ingresso il datore di lavoro deve presentare il modello A senza più il parere del predetto dipartimento presso il Ministero dei beni culturali. Stesso discorso vale per la licenza comunale che i circhi e gli spettacoli viaggianti dovevano presentare in alternativa a tale parere. L'autorizzazione al lavoro viene rilasciata per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli, prima che il lavoratore straniero entri nel territorio italiano, previo nulla osta dell'autorità di pubblica sicurezza e accertamento della regolarità contributiva dell'impresa nei confronti dell'ENPALS ossia dell'insussistenza di debiti per contributi ed oneri accessori accertati contabilmente, fatta eccezione per quelli oggetto di regolarizzazione rateale, o di contenzioso giudiziale. Se viene accertata la presenza di debiti contributivi, la procedura inibirà l'emissione del nulla osta, che potrà essere rilasciato solo a seguito della regolarizzazione dei predetti debiti contributivi. Il medesimo accertamento verrà effettuato anche quando si tratti di domanda di proroga di autorizzazione al lavoro.

Nel caso in cui si tratti di personale artistico o di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi l'autorizzazione al lavoro può essere richiesta anche se il lavoratore è già sul territorio nazionale. Per quanto riguarda i ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso i night club ed i locali di intrattenimento la proroga può essere concessa, sempre in costanza dello stesso rapporto di lavoro, soltanto per la chiusura dello spettacolo da motivare debitamente sulla richiesta di proroga.

(ENPALS - Mess. n. 3 del 16 marzo 2011)

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