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UFFICIO DEL PERSONALE

mercoledì 6 aprile 2011

Entro il 30 aprile invio dell'estratto conto annuale previdenziale a ciascun agente/rappresentante

Sulla base della vigente normativa contrattuale degli Accordi Economici Collettivi (AEC) le case mandanti di tutti i settori (Industria/Confindustria, Industria/Confapi piccole e medie aziende, Commercio/Confcommercio, Artigianato) devono inviare ad ogni singolo agente-rappresentante di commercio di cui si avvalgono l'estratto conto riepilogativo dei versamenti per ciascuno di essi effettuati all'Enasarco.

L'adempimento è previsto a cadenza annuale e non coincide con quello parzialmente similare dell'Enasarco.

In realtà gli «estratti conto» in questione nulla hanno a che fare con quelli che l'Ente annualmente trasmette ad ogni agente-rappresentante regolarmente iscritto e che consiste nel riepilogo di «tutti» i conti a lui intestati nella gestione dell'indennità della risoluzione rapporto dal quale risulteranno, per ogni singola casa mandante, i relativi versamenti accreditati.

NATURA CONTRATTUALE (AEC) DELL'OBBLIGO

L'obbligo dell'estratto conto in questione è puramente contrattuale in quanto previsto dagli AEC regolanti i rapporti tra le varie case mandanti e i loro agenti-rappresentanti di commercio.

Peraltro sotto l'aspetto pratico la normativa contrattuale non prevede né obbliga ad una specifica forma, né tantomeno ha fissato sanzioni per inadempienze.

Nei singoli settori sopra richiamati questi i vari riferimenti normativi dei relativi AEC (gli stessi sono stati rinnovati nel 2002, salvo quello del commercio che è stato nuovamente rinnovato nel 2009):
TERMINE DEL 30 APRILE

L'invio dell'estratto conto annuale previdenziale è fissato entro il termine del 30 aprile di ogni anno.

Gli agenti e rappresentanti plurimandatari, in quanto non in esclusiva, dovranno ricevere un estratto conto previdenziale da ciascuna azienda per cui operano.

I DATI DA INDICARE NELL'ESTRATTO CONTO

L'estratto conto della casa mandante deve riportare il riepilogo degli importi versati nell'anno precedente all'Enasarco per quanto riguarda:

- il FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto);

- il Fondo Previdenza (versamenti contributivi per le persone fisiche operanti in forma individuale o di società di persone).

FORMA E MODALITà APPLICATIVE

Poiché non è stabilita una specifica modulistica, la casa mandante può assolvere all'obbligo rilasciando l'estratto conto sotto forma di «dichiarazione» su propria carta intestata.

Tale dichiarazione deve riportare, in modo chiaro e specifico, tutti i principali dati e riferimenti quali:

A - i dati identificativi della stessa casa mandante (in genere può essere sufficiente la normale carta intestata, se del caso integrata con i dati o i riferimenti eventualmente mancanti);

B - i dati ed i riferimenti identificativi del singolo agente-rappresentante interessato (nome, cognome, indirizzo, ecc.);

C - le somme versate (singolarmente) a suo nome e per suo conto per contribuzione al Fondo Previdenza dell'Enasarco (versamenti trimestrali) e di competenza dell'anno precedente;

D - le somme versate (singolarmente) a suo nome e per suo conto al FIRR dell'Enasarco per gli accantonamenti al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (versamento annuale) e di competenza dell'anno precedente.

Seppur non specificamente previsto da nessuna norma contrattuale, per una maggior chiarezza e correttezza tra le Parti la casa mandante potrebbe indicare anche gli estremi dei vari versamenti effettuati ed eventualmente fornire all'interessato anche la copia della relativa documentazione.

In questo caso però, si dovrà evitare che dalla documentazione così fornita emergano eventuali dati e riferimenti di altri agenti/rappresentanti.

Pietro Panizzi

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