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UFFICIO DEL PERSONALE

lunedì 4 aprile 2011

PER L'AZIENDA CHE REIMPIEGA LAVORATORI SVANTAGGIATI C'E IL SUSSIDIO WTOW

Ogni regione deve provvedere al monitoraggio delle risorse economiche destinate all'erogazione da parte INPS dei sostegni al reddito (sussidio WtoW) e degli incentivi alle aziende che rioccupano un lavoratore che gode degli ammortizzatori sociali al fine di non superare la propria quota assegnata dal Ministero del lavoro. INPS e Regioni devono, al riguardo, stipulare apposite convenzioni il cui testo è stato approvato dal dicastero del lavoro. A questo proposito l'INPS trasmette in allegato al messaggio i fac-simile dei modelli (già utilizzati per il programma Pari), che la Regione dovrà compilare e trasmettere alle Direzioni regionali INPS, entro il 15 di ogni mese, con le seguenti indicazioni:

1) i nominativi dei lavoratori avviati al programma.

2) le modifiche mensili,

3) la creazione di impresa,

4) il saldo sospensione a fine programma.

I destinatari del sussidio WtoW, che hanno anche altre indennità legate allo stato di disoccupazione o inoccupazione, potranno iniziare a percepire il sostegno al reddito solo dal primo giorno successivo alla scadenza dell'indennità di cui sono titolari, con conseguente slittamento dell'arco temporale di fruibilità. In tali casi l'ammontare del sussidio WtoW da erogare non può essere superiore all'importo dell'ultima mensilità percepita a titolo di indennità legate allo stato di disoccupazione o inoccupazione.

L'incentivo è pari agli importi mensili non ancora maturati dal lavoratore alla data di assunzione ed è corrisposto dall'Istituto in unica soluzione in sede di conguaglio dei contributi dovuti dall'azienda relativamente ai propri lavoratori dipendenti. La richiesta deve comunque essere presentata entro il terzo mese successivo a quello in cui l'INPS comunica il diritto a fruire dell'incentivo.

Attenzione: l'azienda, che assume un lavoratore titolare del sussidio, deve inoltrare la richiesta del beneficio non all'INPS, ma all'ufficio indicato dalle Regioni e saranno queste ad effettuare gli accertamenti istruttori e ad adottare la decisione finale di ammissione/non ammissione al beneficio.

La richiesta del beneficio, ove accolta, vale anche come richiesta all'Istituto di conguagliare il beneficio con i contributi dovuti. Ogni Regione trasmetterà mensilmente alla Direzione regionale INPS l'elenco delle aziende ammesse all'incentivo.

Alle aziende autorizzate viene assegnato il codice autorizzazione «8L».

Per l'eventuale restituzione dell'incentivo (nelle diverse misure del 100%, del 50% o di singoli ratei) l'INPS precisa che quando il rapporto di lavoro si interrompa nel corso dei primi dodici mesi dall'assunzione per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'azienda dovrà restituire il 100% del beneficio, mentre in caso di dimissioni del lavoratore l'azienda dovrà restituire il 50% del beneficio. In caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, trattandosi di fatti non imputabili al datore di lavoro, l'impresa che ha percepito il beneficio dovrà restituire i ratei limitatamente al periodo successivo al licenziamento.

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