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venerdì 1 aprile 2011

Inps, regolarizzazione previdenziale dei lavoratori emersi da lavoro non regolare

L’Inps, con la circolare n. 58 del 28 marzo 2011, in applicazione degli articoli 1 e 1-bis della legge 18 ottobre 2001 n. 383 (norme per incentivare l’emersione dei rapporti di lavoro intrattenuti con violazione delle disposizioni fiscali e previdenziali), illustra le modalità di regolarizzazione delle posizioni previdenziali dei lavoratori che hanno aderito a programmi di emersione da lavoro non regolare.

Gli articoli 1 e 1 – bis della legge 18 ottobre 2001 n. 383, hanno attribuito agli imprenditori la facoltà di regolarizzare i propri dipendenti, assunti in violazione totale (lavoratori in nero) o anche solo parziale (lavoratori in grigio) delle disposizioni vigenti in materia previdenziale, tramite apposita dichiarazione di emersione da presentare entro il 30 novembre 2002 (emersione automatica) o attraverso un piano individuale di emersione e successiva dichiarazione di emersione da presentare entro il 15 maggio 2003 (emersione progressiva).

L’articolo 1, comma 2, lettera a) e l’articolo 1 – bis, comma 11, della legge 383 del 2001 hanno previsto che sul maggior imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, si applica a carico dell’imprenditore, una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un’aliquota del 7% per il primo periodo di imposta, del 9% per il secondo periodo e dell’ 11% per il terzo periodo.

Per le aziende che hanno presentato la dichiarazione di emersione dal 25 aprile 2002, il triennio interessato alla contribuzione sostituiva è il 2002-2004. Per le aziende che invece hanno presentato la dichiarazione di emersione prima del 25 aprile 2002, il triennio di contribuzione sostitutiva è il 2001-2003 (punti 4.1.2 e seguenti e 5.1.2 della circolare interministeriale n. 56/E del 20 giugno2002 in allegato alla citata circolare n. 148 del 2002).

L’art. 1 del Decreto Ministeriale 12 novembre 2009 ha stabilito nella percentuale del 45% la misura dell’integrazione della quota residua rispetto alla contribuzione sostituiva versata. L’integrazione è a carico del fondo di cui all’art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

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