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UFFICIO DEL PERSONALE

lunedì 30 maggio 2011

VIGILANZA INPS: Il verbale di primo accesso ha acquistato ora una particolare importanza, in quanto quello che è in esso scritto diventa un elemento «

La legge n. 183/2010 (il cosiddetto «Collegato al lavoro») ha modificato il quadro delle ispezioni per cui, sulla scia di quanto anticipato dal Ministero del lavoro, l'INPS offre il dettaglio operativo cui devono far riferimento gli ispettori a partire dal momento in cui effettuano l'accesso in azienda, momento che deve sostanziarsi nella emissione del verbale di primo accesso.

Primo accesso. Il verbale di primo accesso ha acquistato ora una particolare importanza, in quanto quello che è in esso scritto diventa un elemento «costitutivo» dell'ispezione.

Con esso occorre procedere alla identificazione puntuale e specifica di tutti i lavoratori trovati intenti al lavoro: questo fatto è fondamentale in ordine alla verifica del rispetto della disciplina concernente la regolare costituzione del rapporto di lavoro. In caso l'accertamento INPS sia rivolto alla qualificazione del rapporto di lavoro (es. collaborazioni a progetto di dubbia autenticità, ovvero non genuine), o riguardi solo aspetti contributivi, l'ispettore può fare riferimento alle generalità del personale risultante dalle registrazioni sul Libro Unico del Lavoro (LUL), o dai dati rilevati dalle comunicazioni dell'azienda con il modello Unilav. Per quanto riguarda le testimonianze, occorre acquisire formali dichiarazioni del personale impiegato trovato in forza all'azienda al fine di avere riscontri di carattere testimoniale; ovviamente se il numero dei lavoratori è elevato è possibile verificare solo un campione significativo di personale dal quale dedurre quali sono le modalità di espletamento delle prestazioni per l'insieme dello stesso personale.

È bene precisare che le dichiarazioni rese dai lavoratori non sono dotate di valenza probatoria precostituita, ma sono ugualmente importanti perché possono formare oggetto di libero apprezzamento da parte della magistratura.

La legge prevede che il verbale contenga eventuali dichiarazioni da parte del datore di lavoro.

L'ispettore deve dare atto di avere informato il datore di lavoro della possibilità di farsi assistere dall'eventuale professionista o da altro soggetto abilitato in base alla legge n. 12/1979, e quindi deve includere le dichiarazioni rese dal datore di lavoro, da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione.

Si ricorda in proposito che i verbali ispettivi, quali atti pubblici, fanno fede, fino a querela di falso della loro provenienza, delle dichiarazioni in essi contenute e degli altri fatti che l'ispettore, in quanto pubblico ufficiale, attesta essere avvenuti in sua presenza.

Potere di diffida. In base alla legge il potere di diffida è stato esteso anche al personale ispettivo dell'INPS, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria, quando accertino violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Circa la titolarità del potere di diffida la norma conferma le attribuzioni previgenti affiancando agli ispettori del lavoro anche gli ispettori degli Istituti previdenziali per le inadempienze da loro rilevate e comunque riconducibili alla sola materia previdenziale.

Destinatari del provvedimento di diffida sono il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido mentre in precedenza il datore di lavoro risultava l'unico soggetto da diffidare.

Il legislatore, a questo riguardo, introduce il termine di 30 giorni decorrenti dalla notificazione del verbale unico di accertamento per la regolarizzazione e non attribuisce più alla discrezionalità degli organi di vigilanza la fissazione di tale termine, come avveniva nella vecchia disciplina.

Se il datore di lavoro ottempera alla diffida è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo del minimo previsto dalla legge, ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni decorrenti dai trenta già previsti per la regolarizzazione. A seguito di tale versamento il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione di effettiva ottemperanza alla stessa.

Ricorsi. Sui tempi per ricorrere occorre distinguere:

1) se nel verbale unico siano contestati esclusivamente illeciti diffidabili, il termine iniziale per la proposizione del ricorso decorre dopo 45 giorni (30 giorni, fissati per la regolarizzazione delle inosservanze contestate più 15 giorni stabiliti per il pagamento della sanzione in misura minima);

2) se si tratta invece di illeciti non diffidabili il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso decorre dalla ricezione della notifica stessa;

3) se nel verbale unico sono contestati congiuntamente illeciti diffidabili e non diffidabili, l'INPS stabilisce un unico termine iniziale (45° giorno) dal quale è possibile promuovere il ricorso.

Verbale unico. Il verbale unico racchiude in un unico documento la constatazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, e consente di evitare la redazione di una molteplicità di provvedimenti e di notificare in un solo momento tutte le violazioni rilevate nel corso della verifica ispettiva.

Contro il verbale unico si può ricorrere entro il termine di 90 giorni dal momento in cui si è concluso l'accertamento nel suo complesso. I 90 giorni decorrono per il soggetto notificante (INPS), nel casi di notifica a mezzo posta, dalla data di spedizione della raccomandata; mentre per il soggetto destinatario (datore di lavoro) la notifica si perfeziona dalla data di ricezione della raccomandata contenente la contestazione degli illeciti.

Se il soggetto è irreperibile la notifica è perfezionata con il ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di deposito o, comunque, trascorsi dieci giorni dalla spedizione della medesima

I dettagli dell'accertamento. Il verbale deve riportare fedelmente tutti gli esiti dettagliati dell'accertamento con indicazione delle fonti di prova degli illeciti rilevati. In questo modo il trasgressore viene informato di tutte le contestazioni mosse nei suoi confronti attraverso un unico atto, che contiene anche le eventuali diffide a regolarizzare.

La contestazione delle violazioni deve trovare il proprio fondamento in una specifica e circostanziata indicazione delle fonti di prova. Devono essere anche indicati tutti gli eventuali elementi documentali che sono stati ritenuti idonei a conferire certezza al riscontro e alla contestazione degli illeciti, al fine di consentire adeguata tutela del diritto di difesa.

(INPS - Circ. n. 75 del 13 maggio 2011)

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