L'art. 46 della legge n. 374/1991, concernente l'istituzione del Giudice di pace, stabilisce che «le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non ecceda la somma di euro 1.033,00 e gli altri atti e provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato ...».
In relazione a tali atti non trova pertanto applicazione l'imposta di registro e l'imposta di bollo.
Detta disposizione, secondo quanto chiarito ora dall'Agenzia delle entrate, trova applicazione solo con riferimento ai giudizi instaurati dinnanzi al Giudice di pace e non anche ai gradi di giudizio successivi; l'esenzione non riguarda pertanto le sentenze emesse dal tribunale ordinario in sede di appello avverso i predetti provvedimenti.
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