Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 19/E
22 agosto 2011: termine per il versamento della maggiore imposta sui premi di produttività e straordinari senza alcuna sanzione.
Come noto, l’ultima Circolare congiunta emanata dall’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è intervenuta in merito alla detassazione delle somme legate ad aumenti di produttività stabilendo :
□ l’agevolazione delle somme di produttività solo se previste da accordi o contratti collettivi di secondo livello;
□ la forma necessariamente scritta per la redazione degli accordi suindicati;
□ la non agevolabilità per le somme erogate dal datore di lavoro precedentemente alla stipula dell’accordo di secondo livello, anche quando questo preveda la retroattività al 1° gennaio 2011.
I sostituti d’imposta che abbiano applicato la detassazione sulle voci variabili della retribuzione relativamente ai mesi di gennaio e febbraio, possono sistemare la loro posizione pagando la differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie, senza dover pagare alcuna sanzione, entro il 22 agosto 2011.
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