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UFFICIO DEL PERSONALE

lunedì 2 maggio 2011

R.O.L. e festività soppresse: mancato godimento o pagamento.

Rispondendo all’interpello in oggetto, il Ministero del Lavoro ha affrontato la questione relativa al mancato godimento o pagamento, entro le scadenze fissate dal CCNL, dei permessi per riduzione di orario di lavoro (cd R.O.L.) e per festività soppresse.

Nello specifico l’interpellante ha chiesto chiarimenti per sapere, in presenza di accordo sindacale o prassi aziendale di accantonamento degli stessi al fine del godimento successivo, se la fruizione o monetizzazione di tali permessi faccia sorgere in capo al datore l’obbligo di versare i contributi relativi nei termini previsti per la loro fruizione.

Il Ministero ha innanzitutto chiarito che i permessi in questione e le festività soppresse sono un diritto di natura disponibile del lavoratore (a differenza delle ferie che sono diritti irrinunciabili e non monetizzabili) a fronte del quale il datore di lavoro, qualora non siano fruiti nell’arco temporale fissato dalla contrattazione, può erogare un’indennità sostitutiva della loro fruizione, calcolata sulla retribuzione corrisposta al momento della scadenza del termine stabilito per la fruizione stessa.

Va sottolineato, inoltre, che la disponibilità di questi diritti induce a considerare che la loro disciplina sia rimessa integralmente all’accordo tra le parti da cui deriva che in caso di mancato rispetto di tali accordi, sia a livello individuale che collettivo, proprio in merito a questioni attinenti tali diritti disponibili dei lavoratori, la DPL non ha potestà sanzionatoria.

Per quanto concerne il quesito, con l’interpello in esame il Ministero stabilisce che nei casi di mancato godimento e/o pagamento dell’indennità sostitutiva nei termini fissati dalla contrattazione collettiva nazionale, poiché l’obbligazione contributiva sorge in corrispondenza del termine ultimo dei permessi stessi, l’adempimento dell’obbligo contributivo non può subire alcun slittamento temporale e il versamento dei relativi contributi deve essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello in cui scade il termine ultimo per il godimento del permesso.

Ministero del Lavoro, Interpello 8 marzo 2011, n. 16

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