Corte di Cassazione, sentenza 08 marzo 2011, n. 5437
La sentenza in oggetto riguarda il danno biologico in caso di infortuni e malattie professionali.
Il danno biologico, stando alla definizione contemplata dall’art. 13, D.Lgs. n. 38/2000, è quella “lesione psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale”.
Partendo da questo assunto normativo, la Corte ritiene che in caso di infortuni e malattie professionali la liquidazione equitativa di tale danno presuppone necessariamente l’accertamento della lesione subita dal lavoratore da parte del medico legale.
Nessun commento:
Posta un commento