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UFFICIO DEL PERSONALE

lunedì 30 maggio 2011

DETASSAZIONE COMPENSI PER PRODUTTIVITA': NEGATA LA DECORRENZA RETROATTIVA

È possibile per il datore di lavoro applicare l'imposta sostitutiva (10%) alle somme erogate a titolo di produttività aziendale solo a partire dalla data di stipula dell'accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale ed in attuazione del contratto stesso.

Il datore di lavoro dovrà attestare nel Cud che il salario di produttività è stato erogato in attuazione di un contratto collettivo territoriale o aziendale.

Le somme detassate nel 2011 prima della stipula dell'accordo o del contratto collettivo non possono essere soggette all'imposta sostitutiva, anche se l'accordo preveda la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscano a lavori svolti nel 2011.

È questa la posizione congiunta del Ministero del lavoro e dell'Agenzia delle entrate a proposito della possibile decorrenza retroattiva degli effetti di tali accordi, che in ogni caso vanno fatti per iscritto.

Ministero e Agenzia ritengono inoltre possibile tenere conto della stipula di accordi territoriali o aziendali che recepiscano i contenuti di prassi aziendali e di accordi stipulati dal datore di lavoro con la collettività di lavoratori (straordinario, lavoro notturno, turni, clausole elastiche, ecc.).

Le aziende che nei mesi di gennaio e febbraio 2011 hanno applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione, pur in assenza di accordi o contratti collettivi di secondo livello, seguendo il comportamento adottato negli anni passati, non vanno sanzionate; ma ciò a condizione che i sostituti d'imposta versino entro il 1° agosto 2011 la differenza tra l'importo dell'imposta sostitutiva già versato e l'importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente. Sulla somma sono dovuti anche gli interessi di legge.

(Ministero lavoro e Agenzia entrate - Circ. n. 19 del 10 maggio 2011)

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