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UFFICIO DEL PERSONALE

mercoledì 25 maggio 2011

RIPORTO DELLE PERDITE NELLA FUSIONE SOCIETARIA

(R.M. 9 maggio 2011, n. 54/E)

L'art. 172, comma 7, del T.U.I.R. disciplina come noto il riporto delle perdite fiscali pregresse delle società che partecipano ad operazioni di fusioni subordinando il diritto al riporto alla verifica di determinate condizioni di «vitalità economica» in capo alle società partecipanti alla fusione; in particolare la norma richiede che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi derivanti dall'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

Una volta verificata la sussistenza di detti requisiti economici, la società incorporante o risultante dalla fusione potrà utilizzare le perdite fiscali pregresse delle società partecipanti all'operazione nei limiti della consistenza del patrimonio netto (depurato dei versamenti e conferimenti effettuati negli ultimi 24 mesi) delle società in perdita, come risultante dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c.

Al riguardo l'Agenzia delle entrate, nella Ris. n. 54/E del 9 maggio 2011 ha chiarito che la locuzione «ultimo bilancio» contenuta nell'art. 172, comma 7, primo periodo, del T.U.I.R., deve essere correttamente intesa quale bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica della fusione, ancorché non approvato a tale data. In particolare, nel caso di retrodatazione degli effetti giuridici (e contabili) della fusione all'inizio dell'esercizio, l'ultimo bilancio, in tal senso inteso, per la società che detiene le perdite è il bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è perfezionata giuridicamente.

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