Corte di Cassazione, sentenza 07 aprile 2011, n. 7946
La Suprema Corte nella sentenza in oggetto afferma che non è legittimo il licenziamento comminato dal datore di lavoro nell’ipotesi di superamento del periodo di comporto quando le assenze del lavoratore sono dovute a malattia di cui lo stesso datore risulta responsabile.
Ad esempio, è il caso di malattie provocate dalla nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro, dipendenti da violazioni dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. o specifiche norme.
Spetta comunque al lavoratore l’onere di provare il collegamento causale fra la malattia che ha determinato l’assenza, nonché il superamento del periodo di comporto, e le mansioni espletate.
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