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UFFICIO DEL PERSONALE

sabato 7 maggio 2011

LA CASSA INTEGRAZIONI GUADAGNI NON E' UN BENEFICIO CONTRIBUTIVO NE' UNA AGEVOLAZIONE NORMATIVA

Nel panorama complesso del rapporto tra agevolazioni contributive, DURC e ammortizzatori sociali molto spesso si producono confusioni. Sicuramente il DURC non e' necessario alla richiesta di CIGO.

Questo concetto dovrebbe apparire scontato, ma di fatto non lo è per alcune commissioni provinciali per la cassa integrazione guadagni, che hanno respinto le richieste di integrazione salariale presentate da diverse aziende, in quanto le stesse non erano in regola con il versamento dei contributi previdenziali e pertanto prive dei requisiti per il rilascio del DURC regolare.

È dovuta intervenire la Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro con la Nota n. 5089 del 7 aprile 2011, in commento, che, rispondendo ad un chiarimento chiesto dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili, ha chiarito che nella valutazione dell'autorizzazione della domanda di integrazione salariale, la regolarità contributiva dell'azienda richiedente non deve essere presa in considerazione nell'istruttoria e nella valutazione della domanda stessa.

Il Dicastero rimanda alla propria Circ. n. 5 del 30 gennaio 2008 (nella nota viene erroneamente indicata la Circ. n. 5/2007) nella quale aveva già reso noto, in maniera molto chiara, cosa dovesse intendersi per benefici normativi e contributivi.

Alla luce di quanto indicato nella Circ. n. 5/2008, non rientra tra i benefici economici e/o normativi (e nell'elencazione fornita dal Mini?stero non vi rientra) l'indennità di cassa integrazione guadagni che ha la finalità di integrare il reddito di quei lavoratori che si vedono costretti a sospendere o a ridurre le attività lavorative per cause indipendenti dalla loro volontà o da difficoltà aziendali, più o meno temporanee.

Nella circolare viene dettagliato che per benefici contributivi devono intendersi quegli sgravi che, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro (ad esempio assunzione di lavoratori in mobilità, ex cassaintegrati, disoccupati da lungo tempo) o durante lo svolgimento dello stesso rapporto (ad esempio riduzione dell'11,50% nel settore edile, oscillazione del tasso medio per prevenzione), determinano un riduzione all'ordinario regime contributivo.

La circolare citata considera invece benefici normativi quelle agevolazioni di natura patrimoniale afferenti la materia di lavoro e la legislazione sociale diverse della contribuzione previdenziale ed assistenziale in senso stretto, quali le agevolazioni fiscali nonché i contributi e le sovvenzioni previste dalla normativa di qualsiasi livello (ad esempio cuneo fiscale, crediti d'imposta per nuove assunzioni, contributi da regioni ed altri enti locali).


Daniele Trezzi

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