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UFFICIO DEL PERSONALE

lunedì 23 maggio 2011

AZIENDE AVICOLE: CASSA INTEGRAZIONE E MOBILITÀ IN DEROGA

Prorogate la mobilità e la cassa integrazione straordinaria per l'intero 2011 ai lavoratori dipendenti dalle aziende del settore avicolo.

Per la mobilità sono beneficiari i lavoratori a tempo determinato che hanno titolo alla concessione o proroga del trattamento di mobilità per l'anno 2011, limitatamente ai periodi di mancata chiamata al lavoro, facendo riferimento al corrispondente periodo di occupazione dell'anno precedente. Si tratta dei braccianti agricoli, avventizi e stagionali che hanno lavorato nel settore avicolo nell'anno precedente, esclusi gli extracomunitari. Ogni interessato deve presentare all'INPS l'apposita dichiarazione autocertificativa.

Per il calcolo dell'importo dell'indennità di mobilità spettante ai lavoratori in questione, le Sedi INPS utilizzano la retribuzione contrattuale provinciale 2011 per la relativa qualifica di appartenenza. La retribuzione giornaliera viene divisa per il numero delle ore giornaliere contrattuali, al fine di determinare la retribuzione oraria. Gli importi così determinati non possono superare comunque i tetti massimi di prestazione previsti per il 2011.

L'individuazione dei periodi indennizzabili con l'erogazione del trattamento di mobilità in deroga deve essere determinato prendendo a riferimento le giornate lavorate nel settore avicolo nell'anno precedente e porle a raffronto con quelle non lavorate, nello stesso periodo, nell'anno 2011. La differenza indica le giornate da corrispondere.

Agli interessati spetta l'accredito della contribuzione figurativa ed, eventualmente, l'assegno al nucleo familiare secondo le vigenti disposizioni di legge.

È prorogata fino al 31 dicembre 2011 anche la corresponsione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga nei limiti delle risorse finanziarie residue. L'integrazione salariale sarà pagata in forma diretta dall'Istituto, con accredito sul conto corrente del lavoratore stesso o tramite bonifico presso ufficio postale.

Le domande devono essere compilate sul mod. IG15/Deroga, e corredate dai IG 15 Str Aut.

Le aziende i cui lavoratori sono destinatari di CIGS in deroga e che non rientrano nelle previsioni della legge n. 223/1991, e come tali escluse dall'obbligo del versamento del contributo dello 0,90%, devono versare solo il contributo addizionale limitatamente al periodo per il quale usufruiscono del trattamento di integrazione salariale in deroga.

Il contributo addizionale non è dovuto nel caso in cui l'azienda destinataria di trattamento cigs in deroga sia in una delle procedure concorsuali.

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