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UFFICIO DEL PERSONALE

lunedì 23 maggio 2011

BUONI LAVORO NON UTILIZZATI: COME SI CHIEDE IL RIMBORSO ALL'INPS

Il rimborso dei buoni cartacei acquistati dai datori di lavoro e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le Sedi dell'INPS. Il datore di lavoro che abbia acquistato e non utilizzato i buoni cartacei deve riconsegnarli alla Sede INPS, che rilascerà ricevuta e disporrà un bonifico per il loro controvalore a favore del datore di lavoro.

Il controvalore effettivo dei voucher ai fini del rimborso ai committenti è pari a:

a) 9,50 euro per il buono lavoro da 10 euro,

b) 19 euro per il buono lavoro «multiplo» da 20 euro,

c) 47,5 euro per il buono lavoro «multiplo» da 50 euro. Il controvalore è determinato al netto della quota di gestione del 5% attribuita al concessionario a titolo di rimborso spese in considerazione dell'attività amministrativa svolta dall'Istituto per la gestione dei voucher.

Il committente presenta richiesta di rimborso, anche per via postale utilizzando il modulo INPS, alla sede presso la quale ha acquistato i buoni lavoro, allegando copia del bollettino di versamento; la presentazione delle richieste può essere effettuata - per conto dei committenti - anche attraverso le associazioni di categoria.

Gli uffici ritirano i buoni non utilizzati e rilasciano ricevuta e procedono ai controlli di rito. L'INPS con il messaggio in commento torna sull'argomento per fornire indicazioni sulle procedure di rimborso degli importi non utilizzati per l'acquisto dei voucher relativamente ad alcune situazioni di cui si era fatta riserva in precedenza. Per l'esattezza le modalità di rimborso riguardano i casi di:

a) acquisto di voucher tramite la procedura telematica, in cui l'importo versato non è stato utilizzato o è stato utilizzato solo in parte;

b) acquisto di voucher cartacei, per cui il committente ha effettuato il versamento senza provvedere al ritiro dei buoni lavoro.

La richiesta di rimborso deve essere presentata dal committente alla sede di competenza tramite l'apposito modulo scaricabile dal sito www.inps.it.

Anche in queste ultime due ipotesi il controvalore del rimborso è determinato al netto della quota di gestione del 5% attribuita al concessionario a titolo di rimborso spese.

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