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UFFICIO DEL PERSONALE

martedì 3 maggio 2011

Proroga del periodo di apprendistato nel caso di assenze prolungate del lavoratore

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Parere del 26 aprile 2011, n. 9


Con il parere in oggetto, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha emesso il proprio parere in merito ai quesiti posti in relazione alla proroga del periodo di apprendistato a fronte di ipotesi di assenze prolungate da parte del lavoratore, ovvero per malattia, gravidanza o congedo parentale, servizio di leva, sospensione consensuale, ferie.

La Fondazione parte dal principio fondamentale legato alla tipologia contrattuale dell’apprendistato, ovvero il principio di effettività dell’insegnamento ai fini dell’acquisizione della professionalità necessaria al lavoro. Da questo deriva che eventuali periodi di consistente inattività, tali da impedire il completamento del percorso di apprendimento e qualificazione, non potranno essere considerati ai fini del completamento del suddetto periodo.

Relativamente alle diverse ipotesi di assenza richiamate, si stabilisce che:

- in caso di malattia il punto di discrimine è il raggiungimento o meno di un mese di assenza. Le assenze per periodi di malattia brevi, inferiori ad un mese, non rilevano rispetto al computo dell’apprendistato, per cui non determinano la proroga del periodo (Min. Lav., interpello n. 34/2010). Al contrario, nel caso di assenze uguali o superiori al mese sarà necessaria una valutazione caso per caso, considerando se l’assenza incida sulla realizzazione dell’effettivo programma formativo individuale.
Va sottolineato, inoltre, che il datore di lavoro è tenuto ad applicare, qualora prevista, la disciplina sulla proroga contenuta nei contratti collettivi;

- durante la maternità o congedo parentale, il termine del periodo di apprendistato è prorogato di durata uguale a quella della sospensione in questione;

- il periodo del servizio di leva non rileva nella determinazione della durata massima dell’apprendistato;

- in caso di sospensione consensuale per esigenze aziendali è importante valutare che l’insegnamento sia stato “effettivamente impartito per un periodo di tempo non inferiore a quello ritenuto congruo dalla contrattazione collettiva per l’apprendistato dell’allievo” (Cass. 12 maggio 2000, n. 6134);

- per quanto riguarda le ferie annuali, invece, essendo già considerate nel periodo di tempo concordato per l’apprendistato, non implicano un prolungamento dello stesso.

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