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UFFICIO DEL PERSONALE

giovedì 12 maggio 2011

Concessione contributi per conciliazione dei tempi di vita e lavoro

D.P.C.M. 23 dicembre 2010, n. 277

Con l’entrata in vigore del Regolamento che attua l’art. 9, c. 4, L. n. 53/2000, vengono sbloccati i contributi pubblici a sostegno delle “azioni positive” per il raggiungimento di un equilibrio tra vita privata e professionale dei lavoratori dipendenti e autonomi.

Già il Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000 aveva sottolineato l’importanza di conciliare vita professionale e vita familiare in vista del raggiungimento degli obiettivi strategici in materia di occupazione femminile e nel rispetto dei principi di pari opportunità, le cui intese sono state adottate solo di recente dal D.P.C.M. 23 dicembre 2010, n. 277, che stabilisce l’operatività del Regolamento suindicato.

Per “azioni positive” si intendono quelle “dirette a sostenere i soggetti con responsabilità genitoriali o familiari, attraverso la rimozione degli ostacoli alla realizzazione del principio di uguaglianza sostanziale in ambito familiare e lavorativo e la promozione della qualità delle relazioni familiari grazie ad un maggiore equilibrio tra vita privata e professionale”.

Il Regolamento in questione fissa criteri e modalità per la concessione dei contributi , i quali sono prelevati dal Fondo per le politiche per la famiglia, e sono destinati a ai datori di lavoro (comprese imprese collettive, iscritti in pubblici registri, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere universitarie) che prevedono azioni a favore dei propri dipendenti al fine di garantire le pari opportunità

I destinatari finali sono lavoratori e lavoratrici con figli minori, con priorità nel caso di disabili o di minori fino a 12 anni o fino a 15 in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti o affette da grave infermità.
Anche i lavoratori autonomi o i liberi professionisti, nonché i titolari d’impresa che, per esigenze legate alla maternità o alla presenza dei figli minori, si avvalgono di collaborazioni o sostituzioni di personalei, percepiscono una quota delle risorse disponibili pari al 10% del totale del Fondo.

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