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UFFICIO DEL PERSONALE

lunedì 14 febbraio 2011

SOSTITUZIONI PER MATERNITÀ ANCHE IN CASO DI CONGEDO FLESSIBILE

Lo sgravio contributivo riconosciuto all'azienda che assume lavoratori in sostituzione di persone assenti per maternità è ammesso anche quando l'assunzione avviene con anticipo (fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo) salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva. Per i rapporti di lavoro così instaurati per le aziende con meno di venti dipendenti è disposto uno sgravio contributivo nella misura del 50% della contribuzione dovuta. Secondo l'INPS lo sgravio può essere applicato anche nell'eventualità che la lavoratrice sostituita opti per la flessibilità del congedo e ne dia comunicazione al datore di lavoro anche quando sia già intervenuta l'assunzione del sostituto.

Per legge l'opzione per la flessibilità del congedo può legittimamente essere esercitata sino alla fine del settimo mese di gravidanza, ed entro tale mese deve essere presentato il certificato medico che attesta la compatibilità dell'avanzato stato di gravidanza con la permanenza al lavoro dal primo giorno dell'ottavo mese.

Le domande con certificazioni sanitarie con date successive alla fine del settimo mese sono respinte. In tali situazioni, l'assunzione originariamente intervenuta può far superare il periodo temporale di affiancamento previsto dalla norma, per l'INPS comunque lo sgravio contributivo è riconosciuto fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

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