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UFFICIO DEL PERSONALE

mercoledì 23 febbraio 2011

Certificati di malattia

Il Collegato lavoro (L. n. 183/2010) ha esteso la disciplina relativa al rilascio e alla trasmissione dei certificati di malattia prevista per il settore pubblico (art. 55 septies, D.Lgs. n. 150/09) ai dipendenti da lavoro privato, ai sensi della quale diventa obbligatorio l’invio telematico dei certificati di malattia all’INPS direttamente ad opera del medico o della struttura sanitaria che lo rilascia.

Il sistema, già a regime per la PA, è operativo per il settore privato dal 31 gennaio 2011, al termine del periodo transitorio previsto al fine di favorire l’implementazione dei nuovi meccanismi e durante il quale è stata prevista una sorta di sanatoria per quei medici che ancora non si fossero adeguati.

La procedura, stando anche alle indicazioni delle circolari INPS, che da ultimo è intervenuto con Circ. n. 21 del 31/01/2011, facendo il punto sullo stato di attuazione della normativa, prevede che il medico abilitato a rilasciare la certificazione di malattia, dipendente del SSN, convenzionato o libero professionista, ha l’obbligo di trasmettere il certificato per via telematica al Sistema di accoglienza centrale (SAC) –infrastruttura tecnologica del MEF- che, a sua volta, provvede ad inoltrarla all’INPS.

L’omissione della trasmissione telematica del certificato costituisce illecito disciplinare per i dipendenti del SSN, che può portare fino al licenziamento, nonché violazione della responsabilità convenzionale per i medici convenzionati, che può implicare fino alla decadenza della convenzione.

Contestualmente il medico è tenuto a rilasciare :
- copia cartacea del certificato telematico, contenente i dati del lavoratore e del medico stesso, in cui sono specificate prognosi e diagnosi, da consegnare direttamente al lavoratore oppure, su sua richiesta, da inviare alla propria casella di posta elettronica o PEC; qualora fosse impossibilitato ad effettuare una di tali operazioni il lavoratore può richiedere il numero di protocollo identificativo del certificato inviato alla SAC;
- l’attestato di malattia, dove è indicata la prognosi, che è destinato al datore di lavoro che lo riceve tramite il lavoratore, entro due giorni attraverso raccomandata, oppure attraverso la procedura di ricezione delle attestazioni direttamente da parte dell’INPS. Qualora opti per questa modalità, il datore riceve l’attestato consultando il sito dell’INPS, a cui accede tramite codice fiscale e PIN (richiesto tramite INTERNET, Contact Center o direttamente all’INPS), oppure, su sua debita richiesta, gli viene spedito alla propria casella di PEC.

Sicuramente trattasi di una procedura volta a limitare la produzione di documenti cartacei e velocizzare e facilitare la comunicazione tra il mondo del lavoro, pubblico e privato, e le istituzioni, che una volta a regime potrà produrre buoni risultati, anche se per il momento è da rilevare che le numerose difficoltà tecniche, sebbene sia finito il periodo transitorio, impediscono la funzionalità effettiva del servizio.

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