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UFFICIO DEL PERSONALE

venerdì 18 febbraio 2011

I.N.P.S. Precisazioni in materia dell'avviso di addebito a seguito di accertamento ispettivo

Il mancato pagamento dei contributi all'I.N.P.S. a seguito di verifiche ispettive può determinare differenti interventi sanzionatori in relazione al grado collaborativo del datore di lavoro inadempiente.

Sono previste tre ipotesi:

- Pagamento del debito entro 30 giorni dalla notifica del verbale ispettivo
Il trasgressore, o l’eventuale obbligato in solido, che paga il debito contestato entro 30 giorni dalla notifica del verbale ispettivo avente ad oggetto illeciti diffidabili è ammesso, nei 15 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine perentorio, al pagamento delle sanzioni amministrative nella misura minima prevista
dalla legge.

- Pagamento del debito dal 31° giorno

Il trasgressore, o l’eventuale obbligato in solido, che paga il debito contestato dal 31° giorno dalla notifica del verbale ispettivo avente ad oggetto illeciti diffidabili non può più fruire del pagamento delle sanzioni amministrative in misura minima ma sarà ammesso a regolarizzare la sanzione amministrativa nella misura
ridotta di cui all’articolo 16 della Legge n. 689 del 1981.

- Mancato pagamento nel termine di 90 giorni dalla notifica del verbale

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del verbale ispettivo senza che sia avvenuto il pagamento (ovvero sia stato proposto nei termini il ricorso amministrativo) si procede alla formazione dell’avviso di addebito.

Fonte: I.N.P.S., Messaggio 16/2/2011, n. 3881

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