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UFFICIO DEL PERSONALE

martedì 15 febbraio 2011

Il tentativo di conciliazione presso le Direzioni Provinciali del Lavoro

Il “Collegato lavoro” (L. 4 novembre 2010, n. 183), tra le numerose novità e modifiche che ha apportato alla normativa del lavoro, ha cancellato il regime obbligatorio afferente il tentativo di conciliazione presso le Direzioni provinciali del lavoro, fatta eccezione per i rapporti di lavoro afferenti i contratti certificati previsti dal D.Lgs. n. 276/2003.

Prima dell’entrata in vigore della novella, infatti, il D.Lgs. n. 80/1998 stabiliva che l’azione in giudizio per la proposizione di una domanda relativa ai rapporti di lavoro indicati all’art. 409 del Codice di procedura Civile (rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione coordinata e continuativa) doveva essere obbligatoriamente preceduta da un tentativo di conciliazione innanzi alle Commissioni di conciliazione appositamente create presso le Direzioni del lavoro oppure in sede sindacale, che costituiva condizione di procedibilità per l’eventuale e successiva azione innanzi al giudice.

Oggi, l’art. 31 del Collegato lavoro stabilisce, invece, che “chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione”, per cui il tentativo di conciliazione in questione diventa una mera possibilità per la risoluzione delle controversie, e le parti sono legittimate ad adire direttamente il giudice del lavoro.

In seguito all’abrogazione degli artt. 65-66 del T.U. del pubblico impiego (D.Lgs. n. 165/01) disciplinanti il “Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali” per il settore pubblico, la suindicata disposizione, inoltre, diventa valida non solo per i rapporti di lavoro privato ma anche per quelli pubblici, per cui la procedura dei tentativi di conciliazione diventa omogenea a prescindere dalla natura del datore di lavoro.

Solo nei casi di contratti certificati ex art. 75, D.Lgs. n. 276/03 (contratti di lavoro e di appalto – contatti in cui sia dedotta direttamente o indirettamente una prestazione di lavoro) il tentativo di conciliazione tra le parti resta obbligatorio.
Il Ministero del Lavoro è intervenuto celermente a fornire chiarimenti operativi nella gestione delle novità introdotte attraverso la Circolare n. 3428 del 25 novembre 2010.

La novella ha previsto che le Commissioni provinciali di conciliazione, istituite sempre presso la sede della Direzione provinciale del lavoro, saranno costituite da un presidente, nella persona del direttore dell'ufficio o di un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, non più a livello nazionale ma a livello territoriale.

L’entrata in vigore della norma ha indotto a procedere, quindi, alla costituzioni delle nuove commissioni, mentre quelle esistenti hanno continuato ad operare in regime di propogatio per quarantacinque giorni dalla cessazione, adottando solo gli atti di ordinaria amministrazione, ovvero quelli urgenti ed indefettibili.
Novità vengono introdotte anche per quanto riguarda la procedura da attivare per svolgere il tentativo di conciliazione, che diventa, rispetto al passato, maggiormente stringente nelle tempistiche da rispettare.

Innanzitutto, l’originale della richiesta di conciliazione, debitamente compilata e sottoscritta dalla parte proponente, deve essere consegnata a mano o spedita tramite raccomandata A/R o inviata tramite e-mail certificata, alla DPL e alla controparte, con l’esclusione, rispetto al passato, dell’invio della richiesta tramite fax.

Per quanto riguarda la delega a conciliare e a transigere non sono più ammissibili le autentiche rilasciate dagli addetti comunali o dall’avvocato che assiste il proprio cliente, ma sono valide solo quelle rilasciate davanti ad un notaio o ad un funzionario della DPL.

Dal momento in cui viene presentata la richiesta di conciliazione, che sospende il decorso della prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi, si attivano i seguenti termini:

- entro 20 giorni può aversi la presentazione della memoria di controparte;
- entro 10 giorni dal deposito della memoria di controparte, i funzionari della DPL a ciò deputati devono convocare le parti innanzi alla Commissione o sottocommissione
- il tentativo di conciliazione innanzi alla Commissione deve svolgersi entro un termine di 30 giorni dalla convocazione delle parti.

La nota del Ministero del Lavoro specifica che qualora vi sia il consenso del ricorrente, la conciliazione può attivarsi anche se l’intervento del convenuto sia giunto dopo il termine di 20 giorni. In ogni caso, se allo scadere dei venti giorni la controparte non abbia aderito al tentativo proposto, il ricorrente può adire il giudice.

In caso il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche parziale, si redige processo verbale sottoscritto dalle parti e dalla Commissione, dichiarato esecutivo dal giudice, su istanza di parte. Qualora, invece, l’accordo non venga raggiunto, la Commissione formula una proposta conciliativa per la definizione della controversia che viene inserita obbligatoriamente nel verbale, dove sono indicate anche le posizioni tenute dalle parti.

Nel successivo giudizio, il giudice prenderà in considerazione il comportamento delle parti in sede di conciliazione, in particolar modo a fronte di un rifiuto della proposta formulata senza adeguata motivazione.

La Circolare del Ministero del Lavoro ha tenuto a precisare che le nuove Commissioni sono tenute ad operare per la trattazione delle nuove vertenze presentate dal 24 novembre 2010, a partire dal 10 gennaio 2011, sollecitando, inoltre, le DPL a ridistribuire nelle strutture territoriali le rispettive mansioni in seguito alla riduzione del carico di lavoro proprio in considerazione che il tentativo di conciliazione è diventato facoltativo.

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