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UFFICIO DEL PERSONALE

lunedì 21 febbraio 2011

Il lavoro parasubordinato

Il Codice Civile stabilisce che il rapporto giuridico che può instaurarsi tra il prestatore ed il datore di lavoro può essere un rapporto di subordinazione ovvero autonomo, due tipologie che, dati i rispettivi elementi caratterizzanti, risultano essere agli antipodi.

Tratto qualificante il lavoro subordinato è la posizione di dipendenza del lavoratore rispetto al datore di lavoro nel prestare la propria attività in cambio di debita retribuzione, al contrario dell’altra fattispecie che, appunto, si connota per l’autonomia del lavoratore nello svolgere un’opera o un servizio nei confronti del committente, con piena discrezionalità riguardo al tempo, al luogo e alle modalità.

Tuttavia, sul mercato del lavoro ci sono tutta una serie di formule contrattuali, tra cui la collaborazione coordinata e continuativa, il lavoro a progetto, il contratto di agenzia, che non sono riconducibili né all’una, né all’altra tipologia di rapporto giuridico, ma che vengono inclusi nel rapporto parasubordinato il quale, alla luce delle proprie peculiarità, si pone proprio a metà strada tra la subordinazione e l’autonomia.

La parasubordinazione trova il suo fondamento normativo nell’art. 409 del c.p.c. che, seppure indirettamente, ne individua i profili caratterizzanti:

- collaborazione, intesa come lo “svolgimento di ogni attività finalizzata al raggiungimento di scopi determinati da altri” (Cass. 21/02/98, sent. n. 1897 ), che si differenzia dal vincolo della subordinazione proprio del rapporto parasubordinato;
- coordinamento nella realizzazione dell’opera con il datore di lavoro il quale può, all’uopo, fornire delle indicazioni nei limiti dell’autonomia professionale del collaboratore; nonché forme di coordinamento funzionale con la struttura organizzativa, ma è escluso l’inserimento strutturale del lavoratore nell’organizzazione gerarchica dell’impresa;
- continuità della prestazione che non deve essere occasionale ma deve durare nel tempo, con un impegno costante da parte del collaboratore;
- personalità della prestazione, che deve essere realizzata attraverso l’apporto lavorativo proprio del collaboratore, il quale, nell’espletamento della stessa, può utilizzare altri mezzi o essere coadiuvato da altri soggetti, fermo restando la preminenza della sua partecipazione.

Vengono ricondotti alla nozione di parasubordinazione “i rapporti d’agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato” (art. 409 c.p.c.).

Alla luce di quanto detto, i rapporti di lavoro parasubordinati si differenziano dalla subordinazione dal momento che tra collaboratore e committente si instaurano forme di coordinamento che non possono intaccare l’autonomia del lavoratore nell’esecuzione della prestazione e che non devono presentare i caratteri propri del rapporto subordinato, quali la sottoposizione al potere organizzativo, direttivo, disciplinare del datore di lavoro.

Ne deriva che al lavoro parasubordinato non si applicano gli istituti tipici della subordinazione, fatta eccezione per il rito del lavoro, come esplicitamente disposto dall’art. 409 c.p.c., e per le rinunce e le transazioni (art. 2113 c.c.).
Al contrario, il rapporto di lavoro parasubordinato si differenzia dal lavoro autonomo in quanto le forme di coordinamento tra le due parti sono molto più pregnanti rispetto ai rapporti intessuti nel lavoro autonomo. Le due tipologie presentano profili di differenziazione, inoltre, sotto gli aspetti della tutela previdenziale ed assicurativa.

A proposito di benefici pensionistici, i lavoratori cd. indipendenti vanno ad alimentare una gestione separata presso l’INPS deputata alla raccolta dei contributi e alla erogazione delle prestazioni, rispetto alla quale la pensione si calcola rispettando il criterio “contributivo” in base ai contributi effettivamente versati nell’arco della vita lavorativa, per cui i requisiti per ottenere la rendita sono una soglia di età minima e una contribuzione pari ad almeno 5 anni, oppure un’anzianità contributiva di almeno 40 anni; la base imponibile viene calcolata nel rispetto del criterio di cassa.

Le aliquote contributive, i criteri di ripartizione del contributo tra committente e prestatore, nonché la tipologia di erogazioni a cui hanno diritto i soggetti interessati variano a seconda delle categorie considerate e di altre circostanze come la contemporanea iscrizione presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

Per i collaboratori coordinati e continuativi privi di tutela previdenziale l’assicurazione obbligatoria è cominciata a partire dal 1 aprile 1996, per i già pensionati e iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie dal 30 giugno del 1996.

Qualora la contribuzione versata alla gestione separata non è sufficiente ad attribuire un trattamento pensionistico autonomo, è possibile la restituzione dei contributi, a patto che l’interessato non sia pensionato presso differente gestione, poiché se, invece, dovesse essere iscritto viene di fatto esclusa la restituzione, in quanto la contribuzione già versata è destina a formare la pensione supplementare (Cass. Sez. Unit., sent. n. 879/2007).

In caso di pensionamento presso una cassa di previdenza professionale non è previsto dall’INPS, invece, la pensione supplementare, bensì l’Istituto ha chiarito che i soggetti ultrasessantacinquenni che iniziano a svolgere l’attività hanno l’obbligo di iscriversi alla gestione, mentre chi non ha richiesto la cancellazione non può esercitare tale facoltà; gli stessi soggetti, infine, non hanno titolo al rimborso dei contributi versati anche se cessino l’attività lavorativa senza aver conseguito i contributi pensionistici (INPS, Circ. 104/01).

Dal 2008, ai lavoratori non iscritti ad una forma pensionistica obbligatoria ma assicurati presso gestione separata, si applicano le disposizioni previste per il diritto e l’accesso alla pensione previste per i lavoratori dipendenti. Per i lavoratori iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, invece, si applicano le disposizioni in materia pensionistica previste per gli esercenti all’attività commerciale.

E’ possibile il trasferimento presso la gestione separata dei contributi già versati presso l’assicurazione generale obbligatoria, a condizione che la pensione venga liquidata con il metodo contributivo e che si raggiungono almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 versati con il sistema contributivo. I collaboratori, inoltre, pur non avendo raggiunto i requisiti per il diritto alla pensione relativa alla gestione separata, conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico delle gestioni obbligatorie oppure di un fondo esclusivo (INPS, Mess. n. 404/03) qualora abbiano raggiunto i requisiti di età introdotti dalla riforma delle pensioni (dal gennaio 2008 l’età pensionabile è pari a 60 anni per le donne, 65 per gli uomini, e devono essere rispettate le “finestre d’accesso” per il pensionamento di vecchiaia).
Dal primo gennaio del 1998 ai co.co.co. è stato riconosciuto un contributo dello 0,5 %, che dopo il 2007 è stato aumentato allo 0.72%, al fine di finanziare la tutela della maternità e gli assegni familiari.

L’indennità di malattia (D.M. del 12 gennaio 2001) è corrisposta nei confronti di quei lavoratori a cui sono attribuibili tre mensilità di contribuzione nell’anno antecedente la data di inizio dell’evento, purché il reddito individuale non superi il 70% del massimale contributivo riferito all’anno solare.

A tali soggetti è corrisposta una indennità giornaliera per un numero massimo di giorni pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro comunque non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno, fatta esclusione per gli eventi morbosi di durata inferiore ai quattro giorni; in caso di degenza ospedaliera il massimo indennizzabile è pari a 180 giorni nell’arco dell’anno.

Anche per la maternità sono richiesti tre mesi di contribuzione precedenti al periodo di astensione obbligatoria. Nei cinque mesi del periodo di congedo di maternità, le collaboratrici, ovvero lavoratrici a progetto o associate in partecipazione, sono tenute all’effettiva astensione dal lavoro (D.M. 1217/07). E’ altresì riconosciuto il diritto al congedo parentale, entro il limite massimo di tre mesi nel primo anno di vita del bambino.

Va specificato che nei periodi di astensione per maternità, sono accreditati i contributi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura della stessa.

Agli iscritti alla gestione separata è stata estesa la disciplina riguardante gli assegni al nucleo familiare ormai a decorrere dal gennaio del 1998. Il diritto all’assegno spetta nella misura in cui la somma dei redditi derivanti dalle attività che danno luogo all’iscrizione alla gestione non deve essere inferiore al 70% del complessivo reddito familiare percepito nell’anno solare.

Anche per i lavoratori che rientrano nell’area della parasubordinazione è prevista l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, qualora svolgano attività che risultano assoggettate a tale obbligo assicurativo (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e restante parte a carico del committente.

La L. n. 2/09, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, prevede il riconoscimento ai collaboratori, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’INPS, di ammortizzatori pari ad una somma liquidata in un’unica soluzione pari al 20% del reddito percepito nell’anno precedente. La fruizione dell’assegno richiede la presenza di alcune condizioni quali:
- operare in regime di monocommittenza;
- aver conseguito nell’anno precedente un reddito superiore ai 5 mila euro, ma che non superi il minimale di reddito contributivo, e accreditato presso la gestione separata dell’INPS un numero di mensilità almeno pari a tre e non superiore a dieci;
- avere nell’anno di riferimento un accreditamento di almeno tre mensilità presso la gestione separata dell’INPS;
- si sia verificata la cessazione del rapporto.

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