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UFFICIO DEL PERSONALE

sabato 19 febbraio 2011

Le nuove istruzioni operative al personale ispettivo del Ministero del Lavoro

L’articolo 33 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 [‘Collegato Lavoro’] introduce importanti novità in merito l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.

La sopracitata norma va a sostituire l’articolo 13 del D.Lgs. 124/2004 introducendo per la prima volta una disciplina di dettaglio sulla verbalizzazione dell’attività svolta dal personale ispettivo e modificando profondamente la procedura di diffida obbligatoria.

1. Accesso sui luoghi di lavoro del personale ispettivo

La nuova formulazione dell’articolo 13 del D.Lgs. n.124/2004 ribadisce che il personale ispettivo, previo adempimento dell’obbligo di qualificarsi di cui all’articolo 7 del Codice di comportamento, ha la facoltà di accedere nei luoghi di lavoro nonché di ‘visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente o indirettamente connessi con l’esercizio dell’azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o nascondere violazioni di legge’.

2. LA PROCEDURA DI DIFFIDA

Ai sensi dell’articolo 33 del già citato Collegato-Lavoro, a seguito di attività di verifica da parte del personale ispettivo ed in ogni caso prima della conclusione dell’accesso ispettivo, deve essere rilasciato al datore di lavoro ovvero alla persona presente all’ispezione [con obbligo di tempestiva consegna al datore] il verbale di primo accesso.
Tale consegna potrà essere omessa soltanto in caso di esplicito rifiuto di ricevere il verbale o in caso di assenza dei predetti soggetti alla conclusione dell’ispezione. Pertanto lo stesso dovrà contenere espresso riferimento alla circostanza che ha impedito la consegna immediata dell’atto [Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 9 dicembre 2010, n. 41].

Detto verbale dovrà obbligatoriamente contenere [ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 9 dicembre 2010, n. 41]:

- l’identificazione dei lavoratori trovati al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego nonché la descrizione delle attività compiute dal personale ispettivo. In ogni caso la norma non va interpretata in senso letterale, in quanto in taluni casi è impossibile identificare tutti i lavoratori presenti, soprattutto nell’ambito di vigilanze da svolgersi presso unità produttive in cui operano centinaia di lavoratori. Infatti, l’indicazione puntuale e analitica di tutti i lavoratori trovati intenti al lavoro risulterà fondamentale nelle ipotesi in cui sia necessario verificare il rispetto della disciplina concernente la regolare costituzione del rapporto di lavoro. Diversamente, qualora l’accertamento afferisca ad altre problematiche, si potrà indicare nel verbale la generalità del personale impiegato come risultante dalla documentazione aziendale che si intende esaminare [ es. Libro unico del lavoro].In ogni caso, ove non sia possibile raccogliere le dichiarazioni di tutto il personale impiegato, si potrà procedere all’acquisizione di un numero di dichiarazioni sulla base di un campione significativo, selezionato tenendo presente le modalità di espletamento delle prestazioni nonché i modelli organizzativi concretamente adottati e, in ogni caso, esplicitando nel verbale stesso i criteri utilizzati per l’individuazione del suddetto campione;

- le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro ovvero o da chi lo assiste ovvero lo rappresenta al momento dell’accesso ispettivo. La dichiarazione da verbalizzare potrà essere formalizzata al personale ispettivo anche mediante e-mail ovvero fax che siano inoltrati sul luogo dell’ispezione durante lo svolgimento della fase iniziale di essa, purché prima della chiusura del verbale di primo accesso. Le dichiarazioni formalizzate via e-mail o via fax devono essere inequivocabilmente riconducibili al soggetto che le fornisce, attraverso la sottoscrizione delle stesse e l’allegazione di copia di un valido documento di identità.

- ciascuna richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti, ferme restando le sanzioni previste a fronte di dichiarazioni false o mendaci di cui l’articolo 4, comma 7, della Legge 22 luglio 1961, n.628. Si ricorda che con l’introduzione del Libro Unico del Lavoro, sul luogo di lavoro non è possibile trovare alcun documento.

Pertanto il personale ispettivo sarà autorizzato a richiederne la visione anche successivamente al rilascio del verbale di primo accesso. In tal caso restano ferme le sanzioni previste dall’articolo 4 della Legge 628/1961 in caso di erronea, incompleta o mancata presentazione della documentazione richiesta dall’ispettore del lavoro.

Pertanto, una corretta interpretazione della sopracitata norma consiste nel garantire una più efficace ispezione, che nella maggior parte dei casi sarà limitata alle attività accertative che sono oggetto di richiesta di intervento.

1.2 Potere di diffida e verbalizzazione unica

In caso di constatata inosservanza di norme di legge, ovvero dei contratti collettivi dai quali derivino sanzioni amministrative, il personale ispettivo può provvedere a diffidare il trasgressore [o eventualmente all’obbligato in solido] alla regolarizzazione delle inosservanze entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale.

Il trasgressore che ottemperi l’irregolarità a seguito di diffida è ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione in misura minima prevista dalla legge ovvero, in presenza di sanzioni in misura fissa, ad un quarto dell’importo stabilito.

Il pagamento dell’importo – da effettuare entro ulteriori 15 giorni rispetto al predetto termine di 30 giorni stabilito per la notificazione del verbale di accertamento – unitamente all’ottemperanza alla diffida, estingue il procedimento sanzionatorio.

L’adozione delle diffida interrompe i termini fissati dall’articolo 14 della Legge 689/1981 per la contestazione mediante notificazione degli illeciti amministrativi riscontrati, fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione e per il pagamento della sanzione minima. Ciò concerne che, verificata l’inottemperanza dalla diffida, l’attività sanzionatoria riprende il suo corso e se non viene fornita prova dell’avvenuta regolarizzazione, il verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti [Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 9 dicembre 2010, n. 41].

A differenza della previgente disciplina contenuta nell’articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n.124, il destinatario della diffida non è più il datore di lavoro, ma il trasgressore – ovvero la persona o le persone che hanno agito per la società.

Pertanto, in ragione del fatto che i destinatari della diffida sono sia il trasgressore – o i trasgressori - nonché l’obbligato in solido, l’eventuale regolarizzazione ad opera di uno solo di tali soggetti consente l’ammissione al pagamento degli importi in misura minima da parte di tutti i destinatari della diffida. Al contrario, il mancato pagamento della sanzione in misura minima da parte di uno dei trasgressori non si riflette sugli importi sanzionatori cui sono tenuti gli altri responsabili che, successivamente alla regolarizzazione delle violazioni, potranno comunque versare la sanzione in misura minima.

L’ammissione alla procedura di diffida e la contestazione delle violazioni amministrative è effettuata mediante la notifica al trasgressore di un unico verbale di accertamento e notificazione [‘verbale unico’].

La predisposizione di un unico verbale evidenzia la volontà del legislatore di raccogliere in un unico atto ogni elemento sia riguardo la diffida nonché le inosservanze inerenti la contestazione degli illeciti, evitando così la redazione di molteplici provvedimenti.

Il verbale unico deve contenere:

1. gli esiti dettagliati dell’accertamento, con puntuale indicazione delle fonti prova degli illeciti rilevati; a tal proposito il Ministero ribadisce che la dichiarazione del lavoratore al quale si riferiscono gli accertamenti non è per sé sola prova ma elemento indiziario , che per acquisire valenza probatoria deve essere confermata e corrobata da altri elementi documentali o dichiarativi. Di fatto in merito alle dichiarazioni, il Ministero ha precisato di riportarle anche ‘virgolettandone’ il contenuto.

2. la diffida a regolarizzare gli adempimenti sanabili, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento;

3. la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della sanzione in misura minima nei termini stabiliti dalla legge;

4. l’ammissione al pagamento della sanzione ridotta, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, perle violazioni non sanate o non sanabili, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento;

5. l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione. In particolar modo il ministero ha individuato due strumenti di impugnazione del verbale unico:

- gli scritti difensivi al Direttore della Direzione provinciale per i rapporti di lavoro;
- ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, in caso di sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro. In detta ipotesi, in caso di illeciti diffidabili la data per la presentazione del ricorso decorre a far data dal 45° giorno successivo alla notificazione del verbale unico; in caso di illeciti non diffidabili il giorno decorre a far data dal 30° giorno successivo alla notificazione del predetto verbale.

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