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UFFICIO DEL PERSONALE

lunedì 14 febbraio 2011

INCENTIVI ALLE AZIENDE PER ASSUMERE DISOCCUPATI IN SITUAZIONI PARTICOLARI

L'inps si occupa degli incentivi contributivi introdotti dalla legge n. 191/2009 per l'anno 2010 che intendono promuovere:

- l'assunzione di lavoratori disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;

- l'assunzione o il mantenimento in servizio di lavoratori che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti gli incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore;

- l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile.

Gli incentivi sono previsti in via sperimentale per l'anno 2010, ma varranno anche per il 2011, ma occorrerà attendere un decreto ministeriale per la loro piena operatività.

La fruizione degli incentivi per il 2010 è subordinata alla condizione che il datore di lavoro:

- sia in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi;

- osservi le norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori;

- applichi gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il beneficio non spetta:

1) se l'assunzione/proroga/trasformazione è effettuata in ottemperanza di un preesistente obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale;

2) se tra il datore di lavoro che assume e l'impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta comunque se l'assunzione avvenga dopo sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto.

L'incentivo non spetta inoltre se il datore di lavoro che assume abbia:

1) effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale nei sei mesi precedenti;

2) in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell'orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale.

In ogni caso l'incentivo compete se l'assunzione avvenga al fine di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati dai licenziamenti, dalle sospensioni o dalle riduzioni di orario.

Quando ricorrono le condizioni sopra descritte, al datore di lavoro spetta il beneficio della riduzione della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura prevista dalla normativa vigente per gli apprendisti.

Allo scopo di accedere ai benefici, i datori di lavoro interessati dovranno presentare apposita domanda, contenente una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dell'applicazione «DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente» disponibile presso il sito internet dell'Istituto www.inps.it, nella sezione dedicata ai servizi on-line offerti alle aziende. La legge riconosce anche il prolungamento della durata della riduzione contributiva, prevista dalla legge n. 223 del 1991, per chi assume lavoratori in mobilità, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010. L'incentivo spetta nell'ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendenti già in forza; tale prosecuzione può essere attuata mediante:

a) il mero proseguimento, durante il 2010, del rapporto di lavoro, per il quale sono scadute - il 31 dicembre 2009 o nel corso del 2010 - le riduzioni contributive previste dalla legge n. 223/1991;

b) la proroga, nel corso del 2010, di un rapporto di lavoro a termine oltre i dodici mesi previsti dalla legge n. 223/1991

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