Cerca nel blog

UFFICIO DEL PERSONALE

sabato 19 febbraio 2011

Apprendistato e la Sentenza della Corte Costituzionale 16 novembre 2010, n. 334

La Corte Costituzionale, con recente sentenza 16 novembre 2010, n. 334 si è di nuovo occupata, alla stregua della sentenza n. 176/2010, della problematica relativa al riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni in materia di apprendistato.

DI fatto, la suddetta sentenza ha affrontato il procedimento di legittimità costituzionale degli articoli 6, comma 4, 25 comma 1, 28 comma 1 e 29 commi 1,2,3, della Legge Regionale Abruzzo 4 dicembre 2009, n. 30, processo promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La legge regionale Abruzzese ha di fatto dettato una disciplina organica della materia, andando a definire tutte e tre le tipologie di apprendistato contenute nel D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 [apprendistato per il diritto e dovere di istruzione e formazione, apprendistato professionalizzante, apprendistato per alta formazione].

Secondo la Presidenza del Consiglio, gli articoli sopracitati violerebbero la competenza legislativa dello Stato in materia di ordinamento civile [Articolo 117 Cost. ] in quanto:

- In merito all’articolo 6, comma 4, la legge Regione Abruzzo rimanda alla contrattazione collettiva la formazione formale, in riferimento sia alla formazione interna che quella esterna all’impresa. In particolar modo è rimandata alla contrattazione collettiva la valutazione della capacità formativa delle aziende. Allo stesso modo, i primi tre commi dell’articolo 29 stabilendo i requisiti ritenuti necessari per l’erogazione della formazione formale all’interno delle imprese, finirebbero anch’essi per definire la valutazione della capacità formativa dell’azienda.
-
- Quanto concerne l’articolo 25,comma 1, viene fissata a quindici anni l’età per iniziare l’attività di formazione formale esterna all’impresa correlata all’apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione. Di fatto tale previsione viola le norme generali sull’istruzione e i principi fondamentali della materia dal momento che contrasta con l’articolo 1, comma 622 della Legge 27 dicembre 2006,n. 296 che ha elevato a sedici anni l’età per l’accesso al lavoro.
-
- Da ultimo, l’articolo 28 rimanda alla giunta regionale la facoltà di fissare i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante. Secondo la Presidenza del Consiglio tale norma violerebbe l’articolo 49 comma 5 del D.Lgs. n. 276/2003 in quanto, secondo il predetto articolo, ‘la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi’.Di fatto la disposizione impugnata violerebbe la competenza legislativa dello stato in materia di ordinamento civile, dal momento che i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante atterrebbero al sinallagma contrattuale.
-
- Ultimo motivo di ricorso è rappresentato dall’articolo 25 comma 2 della legge regionale. Secondo la Presidenza, la suddetta norma viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile nonché i principi fondamentali in materia di istruzione e tutela della sicurezza del lavoro. La regione Abruzzo ha di fatto demandato alla giunta regionale la regolamentazione della formazione formale esterna all’impresa: la suddetta disposizione è pertanto incompatibile con l’ordinamento vigente in quanto l’articolo 48, comma 4 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 prevede che ‘la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi’.

In riferimento all’articolo 6, comma 4 nonché art. 29, commi 1,2,3, la Corte ha di fatto escluso che tali norme abbiano invaso la sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile in quanto le suddette norme si limitano a formulare indicazioni generali relative alla capacità formativa dell’azienda, che riprendono, in modo generale, i requisiti già previsti dalla legislazione statale.



Con riferimento ai restanti motivi di ricorso, la Corte accoglie le censure mosse dalla Presidenza:

- In merito all’articolo 25, comma 1, la norma, nel prevedere che l’apprendistato professionalizzante, mediante la ‘ formazione formale esterna’ all’azienda, possa essere svolto da chi abbia compiuto il quindicesimo anno di età e non sia in possesso di una qualifica professionale, avrebbe invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di norme generali sull’istruzione. In particolar modo la suddetta disposizione sarebbe in contrasto con l’articolo 1, comma 622 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che nell’estendere a dieci anni l’obbligo di istruzione, ha di fatto elevato da quindici a sedici anni l’età per l’accesso al lavoro. Pertanto, ai sensi della suddetta disposizione, l’accesso all’apprendistato professionalizzante può avvenire solo dopo il compimento del sedicesimo anno di età. Pertanto la norma regionale, è in contrasto con la disciplina statale sull’obbligo di istruzione: ne discende la violazione dell’articolo 117, comma 2 della Costituzione.
-
In ogni caso, si ricordo che il c.d. ‘Collegato Lavoro’ ha previsto la possibilità di accedere al contratto di apprendistato di primo tipo all’età di quindici anni: di fatto tale principio non modifica l’orientamento giurisprudenziale, il quale non ha voluto contrastare l’età di accesso alla suddetta tipologia di contratto ma ha voluto ribadire che tale età può essere definita solo a livello statale.

- Per quanto concerne gli articoli 25 comma 2 nonché 28, comma 1, le suddette norme violerebbero il principio di leale collaborazione, in quanto vanno contro agli articoli 48 comma 4 nonché 49, comma 5 del D.Lgs. n. 276/2003.

Nessun commento:

Posta un commento