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UFFICIO DEL PERSONALE

venerdì 18 febbraio 2011

Artigiani: riduzione dei premi per gli anni 2008, 2009 e 2010 con l’autoliquidazione

L’INAIL, con la circolare del 15/11/2011 n.16, ha fornito le istruzioni operative ed alcuni chiarimenti in merito alla riduzione dei premi assicurativi per gli anni 2008, 2009 e 2010 a favore delle aziende artigiane, così come previsto dalla Finanziaria 2007, che risultano in regola con tutti gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, che hanno adottato piani pluriennali di prevenzione e che non hanno registrato infortuni nel biennio precedente alla data di ammissione al beneficio.

Così come previsto dal DM 2/12/2010 la riduzione trova applicazione sia sui premi della polizza artigiani (premio speciale unitario) sia sui premi della polizza dipendenti (premi ordinari) nelle seguenti misure: 2% per l’anno 2008; 1,88% per il 2009 e 2,10% per il 2010.
Possono fruire dell’agevolazione le imprese artigiane che soddisfano i seguenti requisiti:

- siano in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 626/1994, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore;
- non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

L’INAIL provvederà d’ufficio a verificare la sussistenza dei requisiti e ad applicare la riduzione per gli anni 2008, 2009 e 2010 in occasione dell’autoliquidazione 2010/2011 del 16/02/2011. Quando la riduzione sarà a regime invece per fruire della riduzione le imprese interessate dovranno presentare apposita richiesta di ammissione. Questa richiesta dovrà essere prodotta con la dichiarazione annuale delle retribuzioni in occasione dell’autoliquidazione.

La circolare 16/2011 ricorda infine che la riduzione non si applica: ai premi evasi, ai premi calcolati d’ufficio in assenza di presentazione della dichiarazione annuale delle retribuzioni e alle posizioni assicurative territoriali per le quali il biennio di osservazione ai fini del requisito dell’assenza di infortuni non è completo.

Sono escluse pertanto le posizioni con data inizio attività successiva al primo gennaio del biennio di osservazione.

INAIL - Circolare 15/02/2011 n. 16

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