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UFFICIO DEL PERSONALE

mercoledì 23 febbraio 2011

La rateazione di debiti nei confronti dell’INPS

Dal primo gennaio 2011, ai sensi della L. n. 122/10, che all’art. 30 reca “Potenziamento dei processi di riscossione dell’INPS”, è stato introdotto un nuovo sistema di recupero crediti di competenza dell’INPS, che va a sostituire la procedura fino ad ora utilizzata, ovvero la formazione e consegna del Ruolo all’Agente di Riscossione e la creazione della cartella di pagamento come titolo per l’attivazione del recupero.

La nuova procedura, invece, prevede la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali denunciati e non versati alla scadenza, nonché per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti. Restano esclusi dall’avviso in questione i crediti oggetto di rateazione o inseriti in un piano di rientro.

L’INPS è intervenuta con Circolare n. 168 per definire la nuova situazione.

Prima di emettere l’avviso di addebito, l’Istituto continuerà ad avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento al debitore mediante un avviso bonario.

Qualora il debitore non provveda al pagamento nel termine stabilito nell’avviso bonario, si avrà la formazione e la notifica dell’avviso di addebito.

Il soggetto avrà tempo 60 giorni per ottemperare al pagamento, decorsi i quali conseguirà l’avvio delle azioni di recupero da parte dell’Agente della riscossione.

Avverso l’avviso di addebito può essere presentato ricorso presso il giudice del lavoro, entro 40 giorni dalla notifica (art. 24, D.Lgs. n. 46/99).

A seguito di verifica ispettiva dell’INPS o di altri enti, ovvero a seguito di accertamento d’ufficio notificato con lettera di diffida, al contribuente sarà intimato ad adempiere al pagamento delle somme dovute entro 90 giorni dalla notifica dell’atto o della lettera, decorsi i quali si perviene alla formazione di avviso di addebito da accertamento.

Entro lo stesso termine il contribuente può decidere di proporre ricorso amministrativo avverso l’atto notificato che implica la sospensione dell’azione di recupero fino alla decisione della questione da parte dell’organo amministrativo competente.

In caso di reiezione del ricorso, qualora il soggetto non provveda a pagare le somme dovute entro 10 giorni dalla notifica dell’esito del ricorso, verrà notificato l’avviso di addebito.

Il contribuente ha tempo 60 giorni per adempiere al pagamento, decorsi i quali l’Agente di riscossione procederà all’avvio delle azioni di recupero coattivo nei confronti del debitore.
Nuove precisazioni sono state dettate dall’INPS attraverso il Mess. n. 3881 del 16/02/2011, in cui si specifica che, a seguito della notifica degli accertamenti per verbali ispettivi, si possono verificare tre situazioni:

1-il debitore paga entro 30 giorni dalla notifica del verbale ispettivo per cui, nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine perentorio, è ammesso a pagare la sanzione amministrativa nella misura minima prevista dalla legge;
2-il debitore paga il 31° giorno dalla notifica del verbale, per cui è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa nella misura ridotta secondo l’art. 16 della L. n. 689/81;
3- il debitore non paga entro i 90 giorni dalla notifica del verbale per cui si procede alla formazione dell’avviso di addebito.

L’INPS è intervenuta dettando istruzioni anche in materia di rateizzazione dei debiti contributivi, attraverso la Circ. n. 106 del 3/8/2010, che ne stabilisce i criteri direttivi, e la Circ. n. 168 del 30/12/2010 con cui fornisce indicazioni operative per la gestione della rateizzazione sia dei crediti dei contributi dovuti per i lavoratori dipendenti ed autonomi, nonché per le gestioni separate.

La domanda per la richiesta della rateazione deve essere inoltrata alla sede INPS competente per territorio e deve contenere l’indicazione di tutti i debiti contratti dal contribuente verso l’Istituto (crediti già richiesti attraverso avviso bonario, crediti presenti nell’archivio gestione, crediti in fase legale, crediti iscritti a ruolo ma non ancora notificati).

Per accedere alla rateazione, non è più richiesto il versamento in via anticipata delle quote a carico del dipendente e 1/12 del debito contributivo, né l’inserimento in dilazione dei debiti in fase amministrativa insieme a quelli inseriti nella cartella esattoriale.

A proposito di questi ultimi, la rateazione su cartella esattoriale è di esclusiva competenza di Equitalia, mentre per quelli in gestione presso l’INPS la rateazione può essere richiesta anche senza chiedere all’ente suddetto la rateazione dei debiti in cartella. E’ possibile, come ha chiarito la Circ. n. 106/2010, la rateazione per le somme a carico del lavoratore che, però, non possono essere trattenute dal datore ma devono essere comunque versate all’INPS.

Le decisioni relative alle rateizzazioni spettano alle diverse articolazioni funzionali dell’INPS in relazione all’ammontare dell’importo del debito: direttore provinciale o sub provinciale entro il limite di 500000 euro, che sono tenuti ad adottare il provvedimento di accoglimento o reiezione entro 15 giorni dalla data di presentazione; direttore della sede regionale per importi tra i 500000-1000000 che hanno tempo per decidere entro 15 giorni dagli adempimenti istruttori dei direttori provinciali o sub-provinciali, i quali, a loro volta, sono tenuti a svolgerli entro lo stesso termine di 15 giorni.

Attraverso la Circ. n. 4 del 13/01/2011, l’INPS è intervenuto in merito alla rateazione dei crediti in fase amministrativa, ovvero quei crediti per i quali l’istituto deve ancora procedere alla formazione dell’avviso di addebito e alla consegna ad Equitalia.
In seguito alla consegna dell’avviso di addebito ad Equitalia, sarà possibile chiedere la dilazione dei crediti contenuti nell’avviso solo all’agente di riscossione competente.

Solo dopo che il contribuente ha sottoscritto il piano di ammortamento stabilito e ha contestualmente pagato la prima rata tramite modello F24, il piano non verrà trasferito ad Equitalia. Le successive rate devono essere pagate entro 30 giorni successivi.

Nel caso di mancato versamento di due rate consecutive si avrà la revoca della dilazione e i crediti residui saranno affidati all’Agente di riscossione che provvederà al recupero coatto.

Va specificato che sull’importo che si intende rateizzare, maturano interessi di dilazione, di
cui è possibile chiedere al Ministero del Lavoro la riduzione del tasso d’interesse fino al raggiungimento di quello legale.

La rateizzazione di tali somme può avere una durata non superiore ai 24 mesi che, previa autorizzazione ministeriale, può essere prolungata fino a 36 ovvero 60 mesi, ma solo per circostanze di carattere eccezionale a fronte delle quali non è possibile regolarizzare la propria posizione ricorrendo a norme di carattere generale, nonché debiti superiori ai 5164.57 euro, in presenza di una situazione reddituale precaria debitamente dimostrata da documentazione fiscale.

La rateizzazione a 36 mesi è possibile qualora i debiti dipendano da calamità naturali; procedure concorsuali per le quali siano state emanate i provvedimenti dichiarativi; carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti della PA, dello Stato o altri Enti pubblici; ricorrenza di uno stato di crisi aziendale dovuto a contrazione o sospensione dell’attività produttiva per eventi eccezionali non dovuti dall’azienda; trasmissione agli eredi di debiti contributivi, carenza temporanea di liquidità finanziaria per difficoltà economiche, sociali, territoriali o di settore; pagamento di contributi per scadenze concomitanti.

Più restrittive le condizioni necessarie per la rateizzazione in 60 mensilità, possibile solo se il mancato pagamento sia dipeso da incertezze oggettive dovute a contrastanti o sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi.

L’omissione di pagamento da parte del debitore anche di una sola mensilità o comunque il mancato versamento puntuale, comporta la revoca della rateazione, anche se il Direttore di sede ha facoltà di valutare la situazione del soggetto in questione , potendo decidere anche per la prosecuzione della dilazione del pagamento.

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