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UFFICIO DEL PERSONALE

venerdì 18 febbraio 2011

Incrementi di produttività: serve l’accordo territoriale o aziendale per la detassazione

L’Agenzia delle entrate, con la circolare 14/02/2011 n.3E, di concerto con il Ministero de llavoro, ha precisato che ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% prevista dal DL 185/200008 è sufficiente che le somme siano correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevabile ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Inoltre è richiesto che dette somme siano erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro dovrà fornire prova se richiesta.

La circolare ricorda che l’agevolazione viene confermata anche per il 2011, ma che il limite complessivo di cui è possibile beneficiare è fissato in 6.000 euro lordi e che il reddito da lavoro dipendente percepito non sia superiore a 40.000 euro.

Per fruire dell’agevolazione non è necessario che l’accordo o il contratto collettivo espressamente e formalmente dichiarino che le somme corrisposte sono finalizzate a incrementi di produttività dato che l’imposta sostitutiva trova applicazione anche sul solo presupposto che essi siano stati corrisposti in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali che prevedano modalità di organizzazione del lavoro che siano in base ad una valutazione datoriale tali da perseguire una maggiore produttività e competitività aziendale.

Tra gli istituti agevolabili, l’Agenzia delle entrate ricorda: lo straordinario (forfait o in senso stretto), il lavoro a tempo parziale, il lavoro notturno, il lavoro festivo, le indennità di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni.

Agevolabili anche i ristorni corrisposti ai soci delle cooperative se collegati ad un incremento di produttività.
Possono fruire dell’imposta sostitutiva anche i lavoratori in somministrazione sulle somme corrisposte dalle agenzie del lavoro dalle quali dipendono.

Agenzia Entrate - Circolare 14/02/2011 n. 3E

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