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martedì 22 febbraio 2011

COMPENSAZIONI A marzo le «nuove» compensazioni

La compensazione dei debiti erariali presso Equitalia è possibile utilizzando i crediti d'imposta, come previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Infatti, è stato finalmente pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 40 del 18 febbraio il decreto del ministero dell'Economia datato 10 febbraio 2011 che attua il nuovo regime delle compensazioni.

Sotto il profilo operativo manca ancora l'istituzione dei codici tributo da utilizzare per i versamenti delle somme iscritte a ruolo che dovranno essere emanati dall'agenzia delle Entrate con una apposita risoluzione. Quindi ora i contribuenti che hanno arretrati con l'agente della riscossione possono eliminare i debiti erariali mediante la compensazione. In questo modo, potranno procedere ad utilizzare il credito d'imposta residuo per compensare gli altri debiti nel modello F24.

Infatti, secondo la tesi dell'agenzia delle Entrate (ribadita a Telefisco 2011) è inibita la facoltà di compensare debiti tributari di qualsiasi importo se il contribuente ha debiti erariali di importo superiore a 1.500 euro il cui termine di pagamento sia scaduto.

Ovviamente, le somme a credito possono essere utilizzate per compensare sia i debiti erariali scaduti sia le cartelle di pagamento notificate da meno di 60 giorni, ma il perimetro della compensazione rimane quello delle imposte erariali alle quali la relazione di accompagnamento ha aggiunto l'Irap; non sarà possibile ad esempio compensare debiti per iscrizioni a ruolo di contributi previdenziali.

Il Sole 24 ORE di sabato 19 febbraio 2011

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