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UFFICIO DEL PERSONALE

martedì 15 febbraio 2011

RILASCIO DURC CASSE EDILI E RISPETTO LIMITI DEL PART TIME

Come noto, il C.C.N.L. edilizia industria considera il ricorso al lavoro a tempo parziale una ‘ prestazione eccezionale’: di fatto, ai sensi dell’articolo 78 del suddetto contratto collettivo ‘un’impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato’ ferma restando la possibilità di ‘impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno occupati nell’impresa’.

Ai sensi del suddetto articolo, inoltre ‘i contratti a tempo parziale, eccedenti le percentuali soprariportate, impediscono il rilascio del D.U.R.C. all’impresa richiedente’.

Pertanto, il superamento da parte dell’impresa delle percentuali massime di utilizzo del predetto contratto, è considerato elemento di irregolarità contrattuale e contributiva, con conseguente mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva [D.U.R.C.].

La Commissione nazionale delle casse edili, attraverso le Comunicazioni n. 433, 436 e 447 ha rese note le modalità operative a cui le Casse Edili dovranno attenersi, per verificare il rispetto dei limiti previsti dagli accordi contrattuali per i rapporti di lavoro a tempo parziale per lavoratori assunti dopo la data del 1° gennaio 2011.

Di fatto, a partire da gennaio 2011 le Casse Edili, ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva positivo, dovranno verificare il rispetto dei limiti previsti dalle normative contrattuali per i rapporti di lavoro a tempo parziale stipulati dopo il 1° gennaio 2011.

A tal proposito viene chiarito che verranno presi in considerazione tutti i rapporti di lavoro a tempo parziale in essere presso l’azienda a prescindere dalla data di attivazione: in particolar modo, in caso di superamento dei predetti limiti, i rapporti part time attivati prima del 1° gennaio 2011 saranno considerati validi, mentre per quelli attivati dopo, se di numero superiore al 3% dei dipendenti complessivi o al 30% degli operai a tempo pieno, sarà necessaria un’integrazione contributiva fino ad arrivare alla contribuzione prevista per il tempo pieno.

Ai fini del rispetto del limite del 30% degli operai a tempo pieno ovvero del 3% dei dipendenti complessivi:

- Nei casi di presenza di un solo rapporto di lavoro part time, stipulato successivamente al 1° gennaio 2011, verrà richiesto all’azienda una dichiarazione attestante l’esistenza di altri dipendenti operati denunciati presso altre Casse edili nonché, per le sole imprese edili artigiane fino a 3 dipendenti, copia della comunicazione inviata alle Organizzazione sindacali territoriali ai sensi dell’articolo 97 del C.C.N.L. 23 luglio 2008;
- Nei casi di denunce contenenti più rapporti di lavoro part time, verrà richiesta all’azienda una dichiarazione attestante il numero totale dei propri dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato specificando il numero totale di operai a tempo parziale.

La nota chiarisce che l’azienda potrà giustificare l’utilizzo di lavoro a part time nei casi di attivazione per motivi di salute o assistenza ai familiari, fornendo alla Cassa edile la documentazione relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Per trasmettere tutte le dichiarazioni potrà essere utilizzato, da parte dell’azienda, il sistema M.U.T [ Modulo Unico Telematico].

Prima di emettere il D.U.R.C. negativo, accertata l’inosservanza delle norme contrattuali sopracitate, la Cassa Edile richiederà all’azienda l’integrazione degli accantonamenti e dei contributi dovuti in favore degli operai erroneamente dichiarati part time. Solo in caso di inottemperanza alle suddette disposizioni, l’impresa verrà segnalata alla BNI con conseguente esito negativo in caso di richiesta del D.U.R.C..

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