E’ legittimo il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione, quando essa incida sulle immediate esigenze vitali del lavoratore stesso. In questo caso non si tratta
d’insubordinazione del comportamento del dipendente; ne consegue l’illegittimità del
suo licenziamento.
Corte di Cassazione
Sentenza n. 2153 del 31 gennaio 2011
Nessun commento:
Posta un commento