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UFFICIO DEL PERSONALE

giovedì 17 febbraio 2011

RIFIUTO DEL LAVORATORE DI ESEGUIRE LA PRESTAZIONE

E’ legittimo il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione, quando essa incida sulle immediate esigenze vitali del lavoratore stesso. In questo caso non si tratta
d’insubordinazione del comportamento del dipendente; ne consegue l’illegittimità del
suo licenziamento.

Corte di Cassazione
Sentenza n. 2153 del 31 gennaio 2011

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