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UFFICIO DEL PERSONALE

venerdì 1 luglio 2011

AZIENDE DEL GAS E ACQUA: UNA TANTUM SULLE PRESTAZIONI INPS

Ai lavoratori dipendenti dalle aziende pubbliche e private che gestiscono i servizi relativi alla distribuzione e vendita del gas e al ciclo integrale dell'acqua è stato pagato a titolo di arretrati retributivi un importo forfettario una tantum. Gli importi dell'una tantum risultano differenziati a seconda del settore di appartenenza (gas o acqua) e del livello di inquadramento del lavoratore interessato.

L'una tantum, comprensivo dell'incidenza sugli istituti retributivi diretti ed indiretti di origine legale o contrattuale, è suddivisibile in quote mensili (quattordicesimi) in relazione ai mesi interi per i quali è stata corrisposta la retribuzione a carico dell'azienda nel periodo 1° gennaio 2010-28 febbraio 2011.

La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è considerata, ai predetti fini, come mese intero.

Nel caso di prestazione a tempo parziale, l'importo è corrisposto in misura proporzionale all'entità della prestazione lavorativa.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto e non compete per i periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione lavorativa senza diritto alla retribuzione (es.: servizio militare, aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione guadagni a zero ore settimanali). Sono, invece, considerate utili ai fini della maturazione dell'una tantum le assenze dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale intervenute nel periodo 1° gennaio 2010-28 febbraio 2011, che abbiano dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali a carico dell'INPS e, ove dovuto, all'integrazione a carico delle aziende.

Circa i riflessi sulle prestazioni economiche di malattia e di maternità (nonché sui riposi orari post-partum, sulle «retribuzioni» corrisposte ai donatori di sangue e sulle altre prestazioni a carico dell'INPS conguagliabili con i contributi) erogate nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati retributivi in questione, gli emolumenti vanno conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato.

Per malattia e maternità la corresponsione della somma può rilevare per i soli eventi iniziati tra i mesi di febbraio 2010 e di marzo 2011 (salvo, per la malattia, il caso di ricaduta).

Per quanto attiene agli effetti riflessi sulle integrazioni salariali, ordinarie e straordinarie, le quote relative ai periodi integrati nell'arco di tempo sopraindicato possono essere pagate entro la capienza del limite stabilito dai massimali mensili.

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