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UFFICIO DEL PERSONALE

venerdì 1 luglio 2011

ARTIGIANI, COMMERCIANTI, LIBERI PROFESSIONISTI: SLITTA AL 6 LUGLIO IL SALDO INPS 2010 PAGAMENTO FINO AL 5 AGOSTO

Artigiani e commercianti hanno più tempo per saldare le pendenze con l'INPS con riferimento al contributo dovuto per l'attività reddituale dell'anno 2010 (scadenza slittata al 6 luglio). Analogo discorso per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, tenuti a pagare il saldo dei contributi 2010.

Tutte e tre le categorie dovranno nello stesso tempo versare il primo acconto dei contributi a percentuale dovuti per l'anno in corso; se si vuole si può rinviare il pagamento fino al 5 agosto pagando un piccolo interesse. La proroga dal 16 giugno al 6 luglio è dettata da un decreto di Palazzo Chigi che ha stabilito, senza alcun pagamento aggiuntivo, lo slittamento delle scadenze fiscali: imposte dirette, Irap e acconto della cedolare secca.

Lo slittamento è applicabile anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

La proroga riguarda indistintamente le persone fisiche, mentre per tutti gli altri lo spostamento delle scadenze si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore.

Entro il 5 agosto. È prevista, in relazione alle stesse imposte, la possibilità di effettuare i versamenti dal 7 luglio al 5 agosto 2011, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%. La maggiorazione dello 0,40% deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo «Api» (artigiani) o «Cpi» (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo, oppure con la causale contributo «Dppi» nel caso dei liberi professionisti.

Il saldo è dovuto sul totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2010, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti tolte dal reddito dell'anno.

Per i soci di società a responsabilità limitata, iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d'impresa, è costituita dalla parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

IVA. L'INPS ha provveduto, previo scambio di dati con l'Agenzia delle entrate, alla spedizione di un prospetto di liquidazione contenente l'indicazione degli importi e delle causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2011, e una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi dovuti dai commercianti ed artigiani titolari di partita IVA.

Per i soggetti non titolari di partita IVA sono stati spediti anche i necessari modelli F24.

Nella circolare in commento l'Ente di previdenza indica gli elementi che costituiscono la base imponibile per calcolare i contributi dovuti a saldo, indicati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate).

Contribuenti minimi. Tali redditi devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il mod. Unico Sc (società di capitali).

Per i contribuenti minimi che fruiscono del regime semplificato la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti viene determinata come segue: Cm6 (reddito lordo o perdita) - Cm9 (perdite pregresse).

Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, infatti, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo Cm7.

Rateazione. Si può chiedere la rateazione del debito, ma ovviamente essa può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, anche se risultano ancora a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto, eventualmente differito; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (per i titolari di partita IVA) ed entro la fine di ciascun mese (per gli altri contribuenti). In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2011.

Compensazione. L'importo eventualmente risultante a credito dal quadro RR del modello Unico 2011 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24.

Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo Ap o Af (artigiani) o Cp o Cf (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri) relativo alla riscossione dell'anno 2009, se il credito è evidenziato nella colonna 16 o 28 del Quadro RR (credito dell'anno precedente) o dell'anno 2010 se il credito emerge dalla dichiarazione 2011.

Sarà quindi indicato il periodo di riferimento (l'anno 2009 ovvero il 2010, secondo quanto appena evidenziato) e l'importo che si intende compensare.

(INPS - Circ. n. 84 del 13 giugno 2011)

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