Nei casi in cui è ammessa la cumulabilità tra l'indennità di mobilità e i compensi ricavati da lavoro autonomo o da lavoro parasubordinato (collaborazione coordinata e continuativa) l'accredito dei contributi figurativi va fatto in quota integrativa, cioè sulla differenza tra l'intera retribuzione presa a base del calcolo dell'indennità di mobilità e la retribuzione di fatto percepita per l'attività svolta. In questi casi la contribuzione obbligatoria versata sul lavoro svolto deve essere accreditata nella gestione pensionistica di competenza.
Nel caso di compatibilità e cumulabilità totale dell'indennità di mobilità con i lavori di carattere accessorio (nei limiti di 3 mila euro annui), la quota di contribuzione IVS (cioè 1,3 euro per ogni buono da 10 euro) deve affluire alla gestione a carico della quale è posto l'onere della contribuzione figurativa.
In queste ipotesi la quota IVS di 1,3 euro non deve essere accreditata sulla posizione contributiva del lavoratore. Se l'interessato ha chiesto e ottenuto il pagamento della intera indennità di mobilità in unica soluzione l'accredito figurativo non può essere concesso.
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