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UFFICIO DEL PERSONALE

sabato 30 luglio 2011

IN ARRIVO CONTROLLI INPS IN AGRICOLTURA

(INPS - Mess. n. 15122 del 22 luglio 2011)

La verifica dei requisiti per il diritto alle prestazioni a sostegno del reddito è fra le attività strategiche dell'Istituto per evitare l'erogazione di prestazioni indebite che richiederebbero successive attività di recupero. E ora è possibile acquisire in modo automatico dagli archivi le informazioni di base indispensabili per verificare la legittimità della richiesta di disoccupazione agricola.

Seguendo i controlli eseguiti dalla Guardia di finanza che ha evidenziato prestazioni erogate in anni pregressi a soggetti non legittimati INPS ha avviato controlli incrociati massivi sui richiedenti l'indennità di disoccupazione agricola, incrociando i codici fiscali dei lavoratori dipendenti agricoli che hanno presentato domanda di disoccupazione agricola di competenza 2010 con:

a) l'archivio dei soggetti presenti nel Casellario dei lavoratori attivi per evidenziare posizioni assicurative e previdenziali presso Casse o Albi (ingegneri, architetti, avvocati, ecc.);

b) gli archivi dell'Agenzia delle entrate per individuare coloro che, nel corso dell'anno 2010, oltre a svolgere attività dipendente nel settore agricolo, risultano titolari di partita IVA attiva.

I codici fiscali dei richiedenti aventi partita IVA aperta sono stati successivamente incrociati con gli archivi delle Camere di commercio per verificare la presenza di un'eventuale iscrizione nell'anno 2010 e la relativa attività svolta.

Le verifiche hanno fatto emergere molte posizioni che debbono essere oggetto di accertamenti più mirati in quanto sono state rilevate:

1) posizioni assicurative doppie, una presso INPS quale lavoratore agricolo, e una presso le Casse come liberi professionisti;

2) posizioni con partite IVA aperte che presuppongono attività autonoma autorizzata dai Comuni (vedi ambulanti) che non hanno una corrispondente posizione in INPS;

3) soci di una o più società ad oggi attive;

4) titolari di imprese individuali iscritti presso le Camere di commercio.

Ora scatta la fase due, che tallona da vicino i titolari di impresa agricola non iscritti in qualità di lavoratori autonomi agricoli e gli iscritti ad altre casse previdenziali.

Nei casi in cui gli elementi istruttori forniti non fossero del tutto sufficienti alle verifiche da effettuare si ritiene comunque necessario fare una valutazione sulla «compatibilità» tra l'attività agricola risultante dalle denunzie di manodopera e la seconda attività risultante dagli accertamenti.

In tutti i casi la verifica delle dichiarazioni reddituali relative all'anno 2010 consentirà una valutazione più completa per ciascuna situazione anomala rilevata.

La documentazione citata (dichiarazione dei redditi, estratto catastale del terreno, autocertificazioni, versamenti da F24, ecc.), richiesta ai fini della definizione delle pratiche, è considerata indispensabile per la completezza della domanda; gli eventuali interessi legali decorreranno, pertanto, 120 giorni dopo la data di presentazione della suddetta documentazione.

L'INPS rammenta che se si rilevi che il richiedente la prestazione abbia reso una falsa dichiarazione, lo stesso deve essere denunciato all'autorità giudiziaria.

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