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UFFICIO DEL PERSONALE

venerdì 1 luglio 2011

INPS, GUARDIA DI FINANZA, AGENZIA DELLE ENTRATE: L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA COORDINATA

INPS, Guardia di finanza e Agenzia delle entrate hanno stretto un rapporto sinergico costante come strumento per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle reciproche attività istituzionali, finalizzate anche ai controlli sui corretti adempimenti degli obblighi di natura fiscale e contributiva.

Nell'ambito di tale attività vengono trasmessi da INPS e Agenzia i dati e gli elementi rilevati in sede di attività di controllo, utili sia ai fini di un diretto utilizzo in fase di recupero dei contributi evasi sia per la predisposizione di ulteriori accertamenti.

A tale attività ispettiva partecipa anche il Comando generale della Guardia di finanza che, nell'ambito delle sue attività, svolge puntuali azioni di recupero nell'ambito fiscale e, quindi, contributivo.

Con apposito flusso telematico, vengono trasmessi all'INPS dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza i dati relativi a:

a) ispezioni in corso con l'indicazione dell'Ente e organismo che sta procedendo e ispezioni concluse per non sottoporre ad azioni di vigilanza la stessa azienda da parte di più corpi ispettivi;

b) dati e elementi rilevati in sede di attività di controllo con cadenza settimanale.

In sede di controllo aziendale gli ispettori fotografano la situazione riscontrata, in particolare indicano, oltre ai dati dell'azienda oggetto dell'ispezione, anche i dati del datore di lavoro, dei lavoratori trovati a lavorare in azienda e alcuni elementi relativi alla retribuzione e alla qualifica da loro rivestita, utili per il calcolo della contribuzione eventualmente dovuta dall'azienda.

Vengono inoltre conosciuti ulteriori elementi presenti sul Libro unico del lavoro (Lul), se acquisito.

Se le informazioni riportate nei verbali telematici riguardanti lavoratori non in regola sono sufficienti a evidenziare una inadempienza contributiva gli uffici INPS calcoleranno, nei confronti dell'azienda, l'addebito contributivo. Nei casi in cui invece le informazioni non sono sufficienti per l'addebito contributivo, dovranno essere integrate con i dati rilevabili dai verbali cartacei in possesso degli uffici stessi.

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