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UFFICIO DEL PERSONALE

lunedì 27 giugno 2011

SGRAVI CONTRIBUTIVI ENPALS: +0,25%, RECUPERO ENTRO IL 17 OTTOBRE

È del 2,50% la misura del limite massimo entro il quale è possibile beneficiare degli sgravi contributivi sulla quota di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata alla misurazione degli incrementi di produttività.

Tale misura, fissata per il 2009 al 2,25%, è stata innalzata al 2,50%.

I datori di lavoro già ammessi agli sgravi per l'anno 2009 possono fruire di una percentuale aggiuntiva del beneficio pari allo 0,25%. Se l'ammontare del premio erogato non è pari o superiore alla misura del 2,50% della retribuzione imponibile annua del lavoratore, lo sgravio deve essere operato sulla differenza esistente tra il 2,25% originariamente stabilito e la percentuale rimanente effettivamente erogata.

Le imprese ammesse allo sgravio potranno fruire della percentuale aggiuntiva dello 0,25% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori:

1) optando per il rimborso degli importi versati, mediante apposita istanza,

2) ovvero effettuando una compensazione, mediante un minor versamento, entro il limite della quota di beneficio effettivamente spettante da effettuarsi su una o più delle mensilità contributive dovute all'ENPALS sino al mese di settembre 2011 incluso.

A questo proposito l'ENPALS contatterà i datori di lavoro ammessi allo sgravio per reperire le informazioni necessarie a definire le modalità di recupero della contribuzione versata in eccesso.

Per i datori di lavoro che per motivi diversi, quali, ad esempio, la sospensione o cessazione dell'attività dell'impresa, non siano in grado di fruire della compensazione, verranno istruite dagli uffici apposite pratiche di rimborso.

All'atto del conguaglio dello sgravio, i datori di lavoro avranno l'obbligo di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

Tutte le operazioni di conguaglio/regolarizzazione citate potranno essere effettuate entro il 17 ottobre 2011.

(ENPALS - Mess. n. 6 del 30 maggio 2011)

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