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UFFICIO DEL PERSONALE

lunedì 11 luglio 2011

DURANTE IL CONGEDO STRAORDINARIO E' RICONOSCIUTO LO STIPENDIO MA NON IL TFR

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità e che abbiano titolo a fruire dei benefici per l'assistenza del figlio, hanno il diritto di avere un periodo di congedo straordinario durante il quale il soggetto ha titolo a un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione. Il periodo medesimo è, inoltre, coperto da contribuzione figurativa. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Quest'anno il limite massimo (cioè per l'assenza dell'anno intero) è stabilito in 44.276,33 euro, di cui 34.331 vengono erogati al lavoratore e 9.945,33 euro vengono acquisiti dall'INPS per contributi figurativi. Durante l'assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e il dipendente conserva il posto di lavoro, senza diritto alla retribuzione e senza la possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è calcolato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. In materia di trattamento di fine rapporto, l'art. 2120 c.c. stabilisce che matura il TFR durante le assenze per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio e a quelle per le quali è prevista la cassa integrazione. Di conseguenza il lavoratore - fatte salve eventuali diverse previsioni ad opera della contrattazione collettiva o di pattuizioni individuali - durante il periodo di congedo straordinario non ha retribuzione utile ai fini del TFR. Per cui non c'è neanche il dovere di versare le quote del TFR al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS.

(INPS - Mess. n. 13013 del 17 giugno 2011)

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