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UFFICIO DEL PERSONALE

sabato 30 luglio 2011

PROFESSIONISTI NON ISCRITTI A CASSE: ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Iscrizione obbligatoria alla Gestione separata in base alla legge n. 111/2011 per i soggetti iscritti agli enti di diritto privato. Si risolve in tal modo l'annoso contenzioso che da anni sta creando malumori nelle casse previdenziali dei liberi professionisti, specie in quelle che prevedono la solo facoltà (e non l'obbligo) di iscrizione per chi è diventato pensionato ma continua la libera professione.

Ora la legge, con un atto di imperio, afferma che tutti hanno l'obbligo di iscriversi e con l'art. 18 impone agli enti previdenziali privati di provvedere entro sei mesi all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, introducendo l'obbligo dell'imposizione contributiva a carico dei soggetti titolari di trattamento pensionistico che svolgono attività professionale, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali e che risultano percepire un reddito da tale attività.

Tutto ciò esclude che essi siano tenuti ad iscriversi alla Gestione separata INPS, alla quale comunque restano accreditati i pagamenti già fatti. Devono però essere restituiti a seguito di domanda presentata dall'interessato i contributi che erano stati eventualmente versati con espressa riserva di ripetizione.

Esaurito questo aspetto, la legge definisce ulteriori aspetti legati alla Gestione separata:

1) i soggetti che devono iscriversi alla Gestione separata, coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali;

2) tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero rispettivi statuti o regolamenti.

Nella circolare l'INPS indica alcune ipotesi che comportano l'assenza di iscrizione/versamento alla Cassa di appartenenza:

a) mancato raggiungimento di un livello minimo di reddito;

b) esercizio di attività di tirocinio o praticantato;

c) esistenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione, a causa della quale la Cassa di appartenenza esclude l'obbligo di versamento del contributo soggettivo, relativo all'attività professionale.

In sostanza i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla Gestione separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria. E ciò vale anche nel caso in cui il soggetto paghi alla cassa il solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia un contributo che non ha valore ai fini pensionistici.

La legge infine conferma la natura integrativa della contribuzione versata all'Enasarco dagli agenti e rappresentanti di commercio. Il che conferma, ricorrendone i requisiti, il contestuale obbligo di pagare i contributi INPS presso la Gestione commercianti.

(INPS - Circ. n. 99 del 22 luglio 2011)

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