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UFFICIO DEL PERSONALE

sabato 30 luglio 2011

TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI

INPS - Circ. n. 97 del 22 luglio 2011

La legge n. 122/2010 ha abrogato la legge n. 322/1958 e quindi, con effetto dal 1° luglio 2010, il trasferimento delle contribuzioni dalle gestioni previdenziali degli elettrici e dei telefonici al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti non è più gratuito e comporta il versamento di un onere a carico dei richiedenti.

Questa restrizione, secondo l'INPS, si applica anche al trasferimento dei contributi dal fondo volo.

Posto che la legge n. 322/1958 è abrogata a decorrere dal 31 luglio 2010 e considerato che la stessa consente il trasferimento delle posizioni assicurative nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti a favore dei soggetti iscritti presso ordinamenti sostitutivi ed esclusivi dell'Assicurazione generale obbligatoria, cessati dal servizio entro la data del 30 luglio 2010, l'INPS ritiene che la norma possa trovare applicazione in favore degli assicurati presso i Fondi elettrici, telefonici e volo, a condizione che gli stessi siano cessati dal servizio entro la predetta data senza aver perfezionato tutti i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per liquidare la pensione a carico di tali Fondi.

L'applicazione della legge n. 322/1958 comporterà il trasferimento delle posizioni assicurative INPS, a titolo gratuito, limitatamente ai casi in cui l'obbligo del versamento contributivo ai tre Fondi sopra indicati sia venuto meno in data antecedente al 31 luglio 2010 ed a condizione che l'anzianità contributiva complessivamente maturata dagli interessati alla data dell'ultimo contributo fatto valere nel rispettivo Fondo risulti inferiore a quella prevista per liquidare il trattamento pensionistico a carico dello stesso.

In relazione a quanto precede, coloro che abbiano concluso il rapporto assicurativo con il Fondo entro la data del 30 luglio 2010 senza aver perfezionato tutti i requisiti richiesti per l'accesso al pensionamento a carico del rispettivo Ordinamento speciale e che - per effetto dell'applicazione della legge n. 322/1958 - acquisiscano il titolo alla costituzione della posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti potranno - a domanda, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della circolare che stiamo qui analizzando e che vale dal 22 luglio 2011 - trasferire la contribuzione dal Fondo, laddove la stessa abbia già dato luogo al trasferimento oneroso, in base legge n. 122/2010 e alla liquidazione della pensione a carico del Fondo INPS.

Analogamente, coloro che - non avendo perfezionato il diritto alla pensione sulla base della sola contribuzione maturata nel Fondo speciale - si sono invece avvalsi della legge n. 29/1979 per ricongiungere in modo oneroso nel Fondo stesso i periodi contributivi fatti valere in altre gestioni pensionistiche, potranno - esclusivamente a domanda ed entro il suddetto termine di 120 giorni - chiedere l'applicazione della legge n. 322/1958 (gratis), per trasferire la contribuzione dal Fondo all'INPS anche se la contribuzione ricongiunta sia già stata utilizzata per liquidare la pensione a carico del Fondo stesso.

Tutto ciò a due condizioni:

1) i requisiti di trasferibilità risultino perfezionati entro la medesima data del 30 luglio 2010;

2) l'operazione di ricongiunzione non si sia perfezionata con il pagamento dell'intero onere.

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