Cerca nel blog

UFFICIO DEL PERSONALE

venerdì 1 luglio 2011

PRESIDENTE COOPERATIVA PUO' ESSERE ANCHE LAVORATORE DIPENDENTE

Può esistere un rapporto di lavoro subordinato del socio con la società cooperativa anche se ricopre il ruolo di presidente della cooperativa stessa. Questo poiché pur avendo il potere di rappresentanza dell'azienda non è investito di potere deliberativo che resta in capo al consiglio di amministrazione. Questo è anche il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, reso con riferimento agli amministratori di società di capitali, ma mutuabile anche nell'ambito delle società cooperative.

Tale giurisprudenza ha in primo luogo sancito un principio di assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società e la carica di amministratore unico della medesima. Analoga esclusione ricorre nel caso in cui il socio partecipi (direttamente o indirettamente) al capitale sociale in una misura capace di assicurargli, da sola, la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni assembleari, tanto da risultare sovrano della società stessa, rispetto alla quale, pertanto, non può assumere contemporaneamente anche la diversa figura di lavoratore subordinato.

Ma la carica di presidente, in sé considerata, non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato in quanto anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell'organo collegiale. Tale affermazione non è neppure contraddetta dall'eventuale conferimento del potere di rappresentanza al presidente, atteso che tale delega non estende automaticamente allo stesso i diversi poteri deliberativi.

Perciò anche nei confronti del presidente di cooperativa può essere ammessa la compatibilità della carica ricoperta con il lavoro subordinato, ogniqualvolta ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1) il potere deliberativo diretto a formare la volontà dell'ente sia affidato ad un organo diverso (consiglio di amministrazione o amministratore unico);

2) il presidente svolga, in concreto e nella veste di lavoratore dipendente, mansioni estranee al rapporto organico con la cooperativa, contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale.

Nessun commento:

Posta un commento