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UFFICIO DEL PERSONALE

lunedì 6 giugno 2011

Trasferimento d’azienda e procedura d’informazione e consultazione sindacale

Il quadro normativo italiano, ed europeo, accosta al trasferimento d’azienda, o di ramo d’azienda, garanzie di dimensione collettiva, vale a dire una procedura di informazione e consultazione sindacale, la cui violazione configura un’ipotesi di condotta antisindacale ex art. 28 Statuto dei Lavoratori.

Sia il cedente che il cessionario, qualora intendano trasferire un’entità economica organizzata o una parte funzionalmente autonoma di essa, hanno l’obbligo di comunicazione, ed eventualmente di consultazione, alle rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, alle rappresentanze sindacali aziendali delle unità produttive interessate.
Obbligo che riguarda solo i trasferimenti in cui siano complessivamente occupati un numero di lavoratori superiore a quindici con riguardo all’azienda cedente nel suo complesso.

La ratio di tale disposizione si concretizza nel portare a conoscenza alle organizzazioni sindacali gli indirizzi imprenditoriali che risiedono dietro tale operazione, per poter intessere un dialogo con la controparte, potendo suggerire anche modifiche. La fase di consultazione può concludersi con un accordo, ma il trasferimento d’azienda non è vincolato all’esito di tale consultazione.

L’obbligo di informazione si sostanzia in una comunicazione scritta riguardante:
- Data o data proposta del trasferimento;
- Motivi del trasferimento;
- Conseguenze giuridiche, economiche, sociali dei lavoratori;
- Eventuali misure previste nei confronti dei lavoratori.

Ne deriva che la procedura sindacale risulta viziata qualora difetti circa anche uno degli elementi suindicati, realizzando una cd condotta antisindacale.

Il punto nodale della questione è se ritenere che una violazione procedurale possa determinare l’invalidità dell’atto negoziale in forza del quale è stato operato il trasferimento.

L’indirizzo maggioritario di dottrina e giurisprudenza sostiene che la violazione di regole procedurali non incide sulla validità dell’atto traslativo ma rende inefficaci le eventuali misure assunte nei confronti dei lavoratori coinvolti nel trasferimento, per cui l’atto traslativo è colpito da temporanea inefficacia relativa nei confronti dei soli lavoratori coinvolti nella vicenda circolatoria dell’azienda.

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