Cerca nel blog

UFFICIO DEL PERSONALE

giovedì 23 giugno 2011

ATTIVITA' DI CONTROLLO 2011: LA DIRETTIVA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La Circ. n. 21/E del 18 maggio 2011 dell'Agenzia delle entrate si occupa dell'attivita' di controllo per il corrente anno, puntando su una selezione mirata, a seconda del tipo di contribuente (grande, medio, piccolo), ed evidenziando le attivita' collaterali (riscossione)

Con Circ. n. 21/E del 18 maggio 2011 la Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate ha fornito gli indirizzi operativi in ordine all'attività di prevenzione e contrasto dell'evasione per il corrente anno.

La nota, preliminarmente, evidenzia che «l'esigenza di ottenere concreti e significativi risultati non deve assolutamente comportare che, laddove l'analisi di rischio non sia stata appropriata ed il controllo non abbia consentito la individuazione di violazioni sostanziali adeguatamente provabili, si pervenga a contestazioni di dubbia tenuta giuridica o si insista nelle operazioni ispettive al solo scopo di rilevare violazioni di natura meramente formale».

L'analisi di rischio - prosegue la direttiva - va inoltre focalizzata «soprattutto sui comportamenti evasivi che, per loro natura, si prestano ad essere sistematicamente reiterati (ad es., l'omessa contabilizzazione di una parte dei ricavi conseguiti) e determinano quindi una perdita di gettito costante nel tempo. Incidendo su questi comportamenti l'azione di controllo consente infatti di ottenere, oltre al recupero dell'evasione pregressa, anche l'effetto di dissuadere dalla reiterazione delle violazioni e, con esso, quello di incrementare progressivamente il gettito fiscale».

ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESTERNA E D.L. SVILUPPO

In questa sede va ricordato che il D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, pubblicato in G.U. ed in vigore dal successivo 14 maggio - cd. D.L. Sviluppo - ha disposto, al comma 1, lett. a), che per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, fatti salvi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, «il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di quindici giorni».

Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare.

Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, deve operare, per quanto possibile, in borghese.

In funzione di ciò, al fine di ridurre al minimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle imprese di cui all'art. 2 dell'allegato alla Racc. n. 2003/361/CE recante «Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese», nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attività amministrativa, «gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Conseguentemente:

1) a livello statale, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinati modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni. Con il medesimo decreto è altresì assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza».

Tale disposizione non trova applicazione ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza.

Inoltre, il legislatore è intervenuto sull'art. 12, comma 5, dello Statuto del contribuente, norma che disciplina la permanenza dei verificatori in azienda (30 giorni, prorogabili di ulteriori 30).

Dopo il secondo periodo del comma 5 dell'art. 12 della L. 27 luglio 2000, n. 212, è stato previsto che: «Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi; anche in tali casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente».

In pratica, il legislatore, da una parte, ha chiarito che - ai fini del computo dei termini - occorre fare riferimento all'effettiva permanenza dei verificatori presso il luogo di esercizio dell'attività, aderendo così alla tesi della Guardia di Finanza, formalizzata nella Circ. n. 250400 del 17 agosto 2000, cui ha fatto seguito la Circ. n. 64/E del 27 giugno 2001 dell'Agenzia delle entrate, secondo cui il termine dei 30 giorni andava calcolato sulla base degli effettivi giorni di permanenza dei militari presso l'azienda, non conteggiando, ai fini del calcolo, i singoli contatti (per es. per notificare atti, prelevare o riconsegnare documenti, ecc.), dall'altra, ha previsto una tempistica diversa per i soggetti in contabilità semplificata (1) e per i lavoratori autonomi: 15 giorni lavorativi.

Le disposizioni di cui all'art. 12 del L. 27 luglio 2000, n. 212, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

I GRANDI CONTRIBUENTI

Nei confronti dei grandi contribuenti alcune recenti innovazioni normative impattano direttamente sulle attività di controllo.

Si tratta, innanzitutto, delle disposizioni in tema di oneri documentali sulle operazioni rientranti nella disciplina di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.I.R. in materia di prezzi di trasferimento, introdotte dall'art. 26 del D.L. n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

Un'ulteriore novità, che rileva anche per le altre macro-tipologie di imprese, è rappresentata dalle disposizioni di cui all'art. 35 del D.L. n. 78 del 2010, con le quali è stato introdotto un nuovo procedimento di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al regime del consolidato nazionale di cui agli artt. 117 e seguenti del T.U.I.R.: un unico di accertamento, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, e un unico procedimento di adesione.

Naturalmente, viene evidenziata l'esigenza del consueto coordinamento operativo con la Guardia di Finanza a livello regionale.

Le attività di tutoraggio da svolgere nel corso del 2011 sono state estese alle imprese che nel 2009 hanno conseguito un volume d'affari o di ricavi non inferiore a centocinquanta milioni di euro.

Attività istruttoria esterna

Con riferimento alla selezione dei contribuenti da sottoporre ad attività istruttorie esterne, l'azione di controllo, come di consueto, va orientata sulle posizioni per le quali siano stati riscontrati rischi di evasione/elusione di particolare rilevanza (situazione che, per le imprese sottoposte a tutoraggio, coincide con la rilevazione di un livello di intensità di rischio qualificato come «alto» e, a seconda dei casi, anche «medio»).

Per la selezione dei grandi contribuenti non sottoposti ad attività di tutoraggio, continuano a valere le indicazioni fornite nella Circ. n. 13/E del 2009 (2).

Le attività di analisi e di controllo svolte nel corso degli ultimi due anni hanno confermato, tra i maggiori fattori di rischio, il ricorso a operazioni di arbitraggio internazionale, spesso evidenziati in esito alla presenza di significative variazioni o anomalie nei risultati di esercizio o in quelli fiscali. Accanto a tali operazioni, viene richiamata l'attenzione anche a quelle forme di arbitraggio basate sullo sfruttamento di strumenti/soggetti ibridi o di strumenti finanziari complessi, le quali, ancorché abbiano formato oggetto di efficace contrasto negli ultimi due anni, devono essere costantemente monitorate.

Le attività istruttorie esterne vanno indirizzate sulle annualità più recenti, quali in specie il 2008 ed il 2009, fermo restando che, ove si disponga di elementi relativi a periodi d'imposta precedenti, le attività medesime vanno su di essi sviluppate, con eventuale estensione alle annualità successive al fine di verificare se eventuali violazioni constatate, di particolare rilevanza, siano state reiterate nelle dette annualità successive.

Attività di accertamento

Con riferimento alle attività di accertamento, va data priorità:

- alle posizioni riguardanti periodi di imposta per i quali il potere di accertamento decade alla data del 31 dicembre 2011;

- agli elementi che necessitano di ulteriore attività istruttoria (ad esempio, le segnalazioni ex art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 o relative alla deducibilità di costi connessi ad operazioni con soggetti residenti in Paesi «black list»);

- alle situazioni che evidenziano rischi connessi con la tutela del credito erariale (erogazione di rimborsi, decadenza di polizze fideiussorie, situazioni debitorie di particolare rilevanza, ecc.).

IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

Per l'anno in corso, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 24, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010, sono previsti specifici piani di intervento, elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale, che riguardino almeno un quinto delle imprese di medie dimensioni.

Per quanto attiene alle attività istruttorie esterne, al fine di massimizzarne l'efficacia, le Direzioni provinciali devono garantire nella massima misura possibile il coordinamento delle attività programmate con quelle dei Comandi provinciali della Guardia di Finanza.

I piani di intervento hanno come imprescindibile fondamento l'analisi del rischio di evasione/elusione, articolato in tre distinte ma concatenate fasi: mappatura, censimento dei rischi e selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo.

Va inoltre tenuto presente il fenomeno del turn-over nel comparto delle medie imprese e di migrazione di contribuenti fra Direzioni provinciali, particolarmente in alcune aree del Paese ad alta densità di contribuenti.

Ove gli elementi di rischio risultino equivalenti, vanno privilegiati nella selezione i seguenti criteri:

- assenza di controlli negli ultimi quattro anni;

- presenza di perdite «sistemiche», così come definite dall'art. 24, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010.

Una specifica attenzione va riservata al controllo del corretto adempimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto.

Anche per il 2011 vale l'indirizzo già impartito di differenziare la tipologia di intervento in funzione delle caratteristiche e della specificità delle posizioni da sottoporre a controllo, privilegiando le attività istruttorie esterne (controlli mirati e/o verifiche) per i casi a maggior rischio di evasione/elusione fiscale.

Le citate attività esterne devono concentrarsi nel primo semestre del 2011 sul periodo d'imposta 2008 e vanno estese anche al periodo d'imposta 2009 non appena saranno rese disponibili le procedure informatiche di supporto per l'analisi del rischio e la selezione (salve situazioni specifiche in cui si disponga di elementi relativi ad altre annualità pregresse).

Per quanto invece attiene alle attività di accertamento, valgono le indicazioni fornite, con riguardo ai Grandi contribuenti.

IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI E LAVORATORI AUTONOMI

La circolare evidenzia che sono stati già forniti alle Direzioni Provinciali specifici esempi di percorsi di analisi del rischio e selezione, con riferimento a:

a) i soggetti che hanno presentato il modello studi di settore e sono risultati non congrui;

b) i soggetti congrui e «appiattiti» alle risultanze degli studi di settore nonché i soggetti congrui a seguito di adeguamento significativo alle risultanze degli studi stessi;

c) i soggetti che, seppure rientranti nel campo di applicazione degli studi di settore, non hanno presentato il relativo modello;

d) i soggetti che esercitano attività per le quali non risultano applicabili gli studi di settore;

e) i soggetti che hanno evidenziato una perdita per più periodi d'imposta consecutivi.

A tali percorsi metodologici vanno aggiunte liste d'ausilio derivanti da specifiche elaborazioni di dati presenti in Anagrafe Tributaria, tra le quali, in particolare, quelle relative:

a) ai soggetti che hanno evidenziato comportamenti anomali nella gestione delle rimanenze di magazzino;

b) ai soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di dichiarare in tutto o in parte compensi di lavoro autonomo certificati dai sostituti di imposta nei modelli 770 riferiti ai periodi d'imposta 2006 e 2007;

c) ai soggetti che hanno dichiarato componenti negativi di reddito, rientranti nella categoria dei «costi residuali», di ammontare significativo;

d) ai soggetti che, pur avendo effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA per i periodi d'imposta 2006 e 2007, non risultano aver presentato la relativa dichiarazione essendone obbligati;

e) ai soggetti che, destinatari nel corso del 2010 delle apposite comunicazioni concernenti la rilevata esistenza di anomalie, relative al triennio 2006-2008, degli indicatori economici ricostruiti dai dati dichiarati ai fini degli studi di settore, risultano - dai dati dichiarati per il periodo d'imposta 2009 - non aver mutato il comportamento ritenuto anomalo.

Una quota crescente - rispetto alle annualità precedenti - deve essere riservata al comparto degli esercenti arti e professioni, privilegiando - ricorrendone i presupposti - le indagini finanziarie.

Gli accessi brevi vanno prevalentemente finalizzati alla verifica della veridicità dei dati dichiarati ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché al contestuale controllo del rispetto degli «obblighi strumentali» e della regolarità del personale impiegato.

Le attività di verifica devono concentrarsi nel corso del primo semestre sul periodo di imposta 2008, e nel secondo semestre su quello 2009, ferma restando l'esecuzione di attività della specie su uno o più periodi precedenti, in presenza di specifici e circostanziati indizi di evasione.

Per l'attività di accertamento va privilegiato il controllo delle annualità più recenti, compreso il 2009 (quest'ultima annualità a partire dal secondo semestre), fermo restando che, in presenza di elementi relativi a periodi d'imposta precedenti, l'attività va indirizzata anche su questi ultimi.

ENTI NON COMMERCIALI, ONLUS E ALTRI SOGGETTI CHE FRUISCONO DI REGIMI AGEVOLATIVI (SOCIETÀ COOPERATIVE E SETTORE AGRICOLO)

L'attività di controllo volta ad intercettare i soggetti che abusano delle norme agevolative a valenza generale assume, anche nel 2011, una rilevanza strategica.

Va riservata una cura particolare nei confronti delle organizzazioni di volontariato, onde intercettare specifici profili di rischio circa lo svolgimento di attività produttive e commerciali non marginali.

Per quanto attiene alle organizzazioni iscritte presso l'Anagrafe delle ONLUS, la circolare appena resa pubblica evidenzia l'importanza, soprattutto a fini di prevenzione, del controllo diretto al riscontro dei requisiti formali propedeutici all'iscrizione nonché degli ulteriori adempimenti di competenza delle Direzioni Regionali previsti dal decreto 18 luglio 2003, n. 266.

Società cooperative

Nell'ambito del contrasto all'utilizzo abusivo dei regimi agevolativi, l'attività svolta nei confronti delle società cooperative deve essere eseguita con maggiore incisività rispetto al passato.

L'attività di analisi va eseguita considerando, in relazione alle realtà produttive locali, le società cooperative operanti nei settori di attività che presentano maggior pericolo di evasione e/o di elusione, come: le cooperative edilizie di abitazione, le cooperative di produzione e lavoro che operano nei settori dei servizi sanitari e sociali, delle pulizie, delle telecomunicazioni, e così via.

Al fine della selezione delle posizioni, tra gli indicatori di rischio va tenuto conto della presenza continuativa per diverse annualità di crediti IVA, di perdite che denotano situazioni apparentemente antieconomiche, di evidenti incoerenze degli indicatori gestionali, quale, ad esempio, il costo del lavoro rispetto ai ricavi di vendita.

Settore agricolo

Nel corso di quest'anno saranno eseguiti controlli mirati nei confronti dei soggetti che utilizzano in maniera abusiva le agevolazioni fiscali riservate ai settori dell'agricoltura e della pesca.

Ai fini dell'analisi del rischio di evasione, tenuto conto dei requisiti che qualificano i soggetti che operano nel settore in argomento, vanno esaminate prioritariamente le posizioni di quei soggetti che svolgono attività agricole connesse, cioè dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti in prevalenza dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali.

Riguardo all'attività di allevamento va invece accertata l'esistenza della correlazione tra capi allevati e potenzialità del terreno a foraggiarli, requisito necessario per qualificare tale attività come agricola e quindi produttiva di reddito agrario.

Il presidio del settore in argomento deve riguardare anche i controlli in merito al possesso dei presupposti relativi al regime speciale di detrazione dell'IVA di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Nell'ambito di tali soggetti gli uffici devono individuare i produttori agricoli che usufruiscono del regime di esonero dall'IVA e verificare il possesso dei limiti dimensionali in termini di volume d'affari previsti dallo stesso art. 34.

Infine, all'interno del comparto agricolo l'attività di controllo va indirizzata anche nei confronti dei soggetti per i quali le informazioni a disposizione degli Uffici evidenzino la possibile esistenza di vere e proprie imprese commerciali di ristorazione ed alberghiere dissimulate sotto forma di agriturismo.

PERSONE FISICHE

Nell'ambito dell'attività di controllo delle posizioni delle persone fisiche, ai fini delle imposte sui redditi, si conferma, anche per l'anno in corso, tre direttrici di controllo:

- il piano di controlli «formali» delle dichiarazioni dei redditi, ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (per l'annualità 2008), calibrato sui più rilevanti rischi di esposizione di deduzioni dal reddito complessivo e/o di crediti o detrazioni d'imposta non spettanti;

- il piano di accertamenti parziali cosiddetti «automatizzati», in materia di imposte sui redditi, ad alta potenzialità di recupero della «micro-evasione» (redditi di fabbricati, redditi di lavoro dipendente);

- il piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche (nel corso del 2011, l'attività di controllo deve essere principalmente incentrata sulle posizioni relative agli anni d'imposta 2007 e 2008, atteso che dall'annualità 2009 si renderà applicabile la nuova normativa in materia, introdotta dall'art 22 del D.L. n. 78 del 2010).

ATTIVITÀ IN MATERIA DI ANTIFRODE

La diffusione dei più disparati fenomeni di frode, con rilevanza prevalentemente locale, impone, innanzitutto, una stretta collaborazione anche a livello regionale, tra le strutture dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e la Guardia di Finanza, nel rispetto delle diverse specificità e competenze, allo scopo di garantire la massima efficacia della complessiva azione di contrasto.

Per quanto concerne l'attività operativa, una specifica e costante attenzione va posta sui settori che hanno ad oggetto la commercializzazione di beni individuati con il D.M. 22 dicembre 2005 (autoveicoli, motoveicoli, rimorchi; prodotti di telefonia e loro accessori; personal computer, componenti ed accessori; animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche) e su quelli che, in base alle analisi di rischio eseguite e/o all'esperienza maturata, possono essere interessati da fenomeni di frode, ivi inclusi quelli riconducibili al mondo dei servizi.

Allo stesso modo continua a rivestire la massima importanza l'intercettazione dei comportamenti finalizzati alla fraudolenta sottrazione al pagamento delle imposte, tra i quali, in specie, quelli realizzati con la nota tecnica del fittizio e repentino trasferimento della sede dell'impresa all'estero.

ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA EVASIONE INTERNAZIONALE

L'illecito trasferimento e/o detenzione all'estero da parte di contribuenti nazionali di attività produttive di reddito resta un fenomeno sul quale mantenere specifica attenzione operativa, unitamente a quelli del fittizio trasferimento all'estero della residenza fiscale a fini di evasione, della interposizione fittizia o della estero-vestizione da parte di contribuenti italiani di entità, prevalentemente allocate in paradisi fiscali (trust, società anonime, fondi d'investimento e così via), finalizzata alla sottrazione a tassazione dei redditi prodotti in Italia e all'estero.

ATTIVITÀ A PROIEZIONE INTERNAZIONALE

La proiezione a livello internazionale dell'ordinaria attività di controllo fiscale va assolutamente incrementata, a cominciare dallo scambio spontaneo di informazioni, che va ulteriormente stimolato, soprattutto in materia di IVA.

Analogo discorso vale, oltre che per lo scambio di informazioni, anche per gli ulteriori strumenti di cooperazione internazionale, rappresentati dalla collaborazione tra funzionari e dai controlli simultanei.

ATTIVITÀ RELATIVE AD ALTRI TRIBUTI INDIRETTI DIVERSI DALL'IVA

Il presidio degli adempimenti in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta sulle successioni e donazioni è garantito, secondo le linee direttive già tracciate nella Circ. n. 20/E del 2010, mediante l'attività di controllo «formale» degli atti e delle dichiarazioni nonché dalle attività di accertamento da indirizzare sulle posizioni a specifico rischio di evasione.

Per le attività di controllo «formale» va accordata priorità alle posizioni segnalate mediante le apposite liste selettive elaborate a livello centrale (sia quelle inviate nel 2010, ove non esaurite, che quelle inviate nel corso del 2011), implementate tenendo conto delle specifiche analisi di rischio previste dall'art. 7, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009.

Per quanto attiene alle attività di accertamento, valgono tutte le indicazioni fornite nella citata Circ. n. 20/2010 (3), tra le quali va in particolare sottolineata l'esigenza di un adeguato ricorso allo strumento delle indagini finanziarie.

ATTIVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE

L'impianto normativo a supporto delle attività di riscossione risulta significativamente innovato per effetto del D.L. n. 78 del 2010. Si sottolineano, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 29, relative al conferimento, a partire dal 1° luglio 2011, dell'efficacia di titolo esecutivo agli avvisi d'accertamento emessi ai fini delle imposte dirette e dell'IVA (4), alla maggior tutela dell'interesse erariale nelle transazioni fiscali, alla semplificazione delle procedure tra Agenzia ed agente della riscossione nei casi di concordato fallimentare, all'accelerazione delle procedure volte all'insinuazione dei crediti tributari in caso di fallimento ed all'inasprimento delle pene previste per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

L'acquisizione dei predetti elementi deve avvenire anche mediante indagini finanziarie, volte ad individuare somme o altri valori mobiliari in grado di soddisfare il credito erariale.

Viene ribadito, inoltre, quanto disposto con la citata Circ. n. 20/2010 in ordine all'esigenza di dare adeguata rilevanza all'attività necessaria al fine di addivenire, ove ne ricorrano i presupposti, alle transazioni fiscali ex art. 182-ter della legge Fallimentare.

Si richiama poi l'attenzione sull'esigenza che venga attribuita specifica rilevanza al riscontro del puntuale pagamento di tutti gli importi che siano stati rateizzati in esito all'applicazione degli istituti definitori previsti dal D.Lgs. n. 218/1997, procedendo, in ogni caso di intervenuta decadenza dal beneficio del pagamento rateale, all'immediata escussione del garante e, in caso di mancato pagamento, oppure in assenza di garanzia laddove non prevista, alla tempestiva iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute, sia nei confronti del contribuente che nei confronti dell'eventuale fideiussore inadempiente.

Per quanto riguarda le istanze di sospensione della riscossione presentate, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 602 del 1973, a seguito di ricorso contro il ruolo per vizi propri dello stesso, l'Agenzia Centrale invita gli uffici ad esaminarle tutte puntualmente. Egualmente va istruita la totalità delle istanze di sospensione presentate nel caso in cui il contribuente contesti, anche parzialmente, il fondamento dell'avviso di accertamento o rettifica emesso nei suoi confronti, chiedendone l'annullamento in sede di autotutela.

In tale ipotesi, le Direzioni regionali e provinciali opereranno in base all'art. 2-quater del D.L. n. 564 del 1994 ed al D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, al fine di evitare danni irreparabili sia per i contribuenti, sia per gli interessi erariali.

La circolare sottolinea la rilevanza di queste attività allo scopo di rendere effettivo il principio di equità fiscale.

Tra le ordinarie attività di tutela va ulteriormente incrementato il ricorso alle misure cautelari, sulla base delle istruzioni impartite con la Circ. n. 4/E del 2010, con particolare riguardo anche alle sopradescritte ipotesi di decadenza dalla rateazione. Per tali ultime ipotesi viene sottolineata l'opportunità che vengano sollecitamente emessi provvedimenti di fermo amministrativo, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, nei confronti dei fideiussori inadempienti.

Per quanto, infine, attiene ai fenomeni di evasione da riscossione mediante indebite compensazioni, si segnala che anche nel 2011 continueranno a pervenire agli uffici le segnalazioni relative alle compensazioni «a rischio» effettuate nel periodo dal 2003 al 2008 per il pagamento di imposte, contributi e altre somme dovute mediante l'utilizzo di crediti IVA, IRPEG/IRES, IRAP, IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF.

OBIETTIVO MONETARIO 2011

Al fine di porre la giusta attenzione verso il recupero del gettito connesso all'attività di accertamento e di controllo formale, all'interno dell'obiettivo monetario complessivo, è stato assegnato, come per l'esercizio 2010, uno specifico sub-obiettivo correlato ai «versamenti diretti da prevenzione e contrasto», ove rientrano:

1) i versamenti da adesione, omessa impugnazione, definizione agevolata delle sanzioni, compresi i versamenti diretti abbinati agli atti di recupero dei crediti di imposta utilizzati dai contribuenti indebitamente in compensazione;

2) i versamenti diretti abbinati agli atti derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni dei redditi (art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973) e degli atti e dichiarazioni ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta sulle successioni e donazioni;

3) i versamenti da conciliazione giudiziale.


Gianfranco Antico

Nessun commento:

Posta un commento