Il nuovo CCNL del Commercio ha apportato significative modifiche in materia di maturazione dei permessi retribuiti, creando una dicotomia tra lavoratori assunti antecedentemente o contestualmente alla data del 26 Febbraio 2011 e lavoratori assunti successivamente a tale data.
Le parti sociali hanno voluto da un lato mantenere i diritti quesiti dei lavoratori già assunti, dall’altro diminuire il costo del lavoro per i nuovi assunti determinando così un aumento di produttività.
DISCIPLINA PRE RINNOVO (in vigore per tutti i lavoratori assunti alla data del 26/02/11)
L’art. 146 del Ccnl prevede che al lavoratore, in sostituzione delle 4 festività abolite, siano attribuiti gruppi di 4 o 8 ore di permesso individuale retribuito.
In aggiunta a tali ore i lavoratori maturano ulteriori permessi retribuiti a titolo di riduzione di orario di lavoro (ROL).
Le ore sono calcolate annualmente sulla base del numero di dipendenti dell’azienda nelle seguenti misure:
- 56 ore annuali per aziende fino a 15 dipendenti
- 72 ore annuali per aziende con più di 15 dipendenti
DISCIPLINA POST RINNOVO (in vigore per i lavoratori assunti successivamente al 26/02/11)
Le parti sociali hanno legato il diritto alla maturazione delle ore di permesso all’anzianità lavorativa.
Le ore maturate a titolo di ex festività rimangono invariate, ovvero sono pari a 32 ore come previsto dall’art.146 comma 1 del contratto.
Per ciò che concerne la maturazione delle ore a titolo di ROL, indipendentemente dall’orario di lavoro osservato in azienda, i lavoratori maturano il 50% delle ore normalmente spettanti una volta raggiunti i 2 anni di anzianità e in misura piena al raggiungimento dei 4 di anzianità, salvo condizioni di miglior favore previsti dalla contrattazione collettiva aziendale ed individuale.
In caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato da contratti di apprendistato, a tempo determinato o di inserimento, l’anzianità di servizio utile ai fini della maturazione del diritto decorreranno dalla data della prima assunzione, considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel Libro Unico del Lavoro successivi al 1 Marzo 2011.
Apprendisti
Le ore di Rol per gli apprendisti verranno riconosciute in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto di apprendistato e in misura intera dal termine del periodo di apprendistato. Vale la regola precedente, ovvero in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, indipendentemente dalla durata del contratto di apprendistato, matureranno le ore di permesso retribuite a titolo di riduzione trascorsi 48 mesi dalla data di assunzione.
Il Ministero del lavoro ha chiarito, in una nota del 3 Giugno 2011, che in caso di mancato godimento delle ore maturate a titolo di ROL, le parti (collettive e/o individuali) possono determinare un termine più ampio rispetto a quello previsto dal contratto collettivo di riferimento.
Centro studi Lavoro e Previdenza
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