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lunedì 27 giugno 2011

Maturazione dei permessi nel nuovo CCNL Commercio

Il nuovo CCNL del Commercio ha apportato significative modifiche in materia di maturazione dei permessi retribuiti, creando una dicotomia tra lavoratori assunti antecedentemente o contestualmente alla data del 26 Febbraio 2011 e lavoratori assunti successivamente a tale data.

Le parti sociali hanno voluto da un lato mantenere i diritti quesiti dei lavoratori già assunti, dall’altro diminuire il costo del lavoro per i nuovi assunti determinando così un aumento di produttività.

DISCIPLINA PRE RINNOVO (in vigore per tutti i lavoratori assunti alla data del 26/02/11)
L’art. 146 del Ccnl prevede che al lavoratore, in sostituzione delle 4 festività abolite, siano attribuiti gruppi di 4 o 8 ore di permesso individuale retribuito.
In aggiunta a tali ore i lavoratori maturano ulteriori permessi retribuiti a titolo di riduzione di orario di lavoro (ROL).

Le ore sono calcolate annualmente sulla base del numero di dipendenti dell’azienda nelle seguenti misure:
- 56 ore annuali per aziende fino a 15 dipendenti
- 72 ore annuali per aziende con più di 15 dipendenti
DISCIPLINA POST RINNOVO (in vigore per i lavoratori assunti successivamente al 26/02/11)
Le parti sociali hanno legato il diritto alla maturazione delle ore di permesso all’anzianità lavorativa.

Le ore maturate a titolo di ex festività rimangono invariate, ovvero sono pari a 32 ore come previsto dall’art.146 comma 1 del contratto.

Per ciò che concerne la maturazione delle ore a titolo di ROL, indipendentemente dall’orario di lavoro osservato in azienda, i lavoratori maturano il 50% delle ore normalmente spettanti una volta raggiunti i 2 anni di anzianità e in misura piena al raggiungimento dei 4 di anzianità, salvo condizioni di miglior favore previsti dalla contrattazione collettiva aziendale ed individuale.

In caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato da contratti di apprendistato, a tempo determinato o di inserimento, l’anzianità di servizio utile ai fini della maturazione del diritto decorreranno dalla data della prima assunzione, considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel Libro Unico del Lavoro successivi al 1 Marzo 2011.

Apprendisti

Le ore di Rol per gli apprendisti verranno riconosciute in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto di apprendistato e in misura intera dal termine del periodo di apprendistato. Vale la regola precedente, ovvero in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, indipendentemente dalla durata del contratto di apprendistato, matureranno le ore di permesso retribuite a titolo di riduzione trascorsi 48 mesi dalla data di assunzione.

Il Ministero del lavoro ha chiarito, in una nota del 3 Giugno 2011, che in caso di mancato godimento delle ore maturate a titolo di ROL, le parti (collettive e/o individuali) possono determinare un termine più ampio rispetto a quello previsto dal contratto collettivo di riferimento.

Centro studi Lavoro e Previdenza

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