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UFFICIO DEL PERSONALE

mercoledì 8 giugno 2011

DIFFUSA LA CIRC. N. 23/IR SUI NUOVI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE FISCALE

Lo scorso 25 maggio sul sito Internet dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è stata diffusa la Circ. n. 23/IR del 10 maggio 2011, dedicata all'analisi delle disposizioni di cui all'art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010 relative ai limiti alla compensazione orizzontale di crediti per imposte erariali in presenza di debiti - relativi alle medesime imposte ed accessori - iscritti a ruolo e scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Divieto il cui mancato rispetto è come noto punito con la sanzione amministrativa pari al minor importo tra il 50% dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori ed il 50% di quanto indebitamente compensato.

Oltre ad evidenziare con spirito critico alcune non condivisibili interpretazioni fornite dall'Agenzia delle entrate nella Circ. n. 13/E dell'11 marzo 2011, la circolare dell'Istituto di Ricerca esamina in particolare i rapporti tra tali disposizioni e la legge fallimentare, al fine di verificare se le descritte preclusioni alla compensazione possano interessare anche il curatore fallimentare con la conseguenza per quest'ultimo di veder limitato il suo diritto ad utilizzare i crediti erariali sorti nel corso della procedura per la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati in data precedente l'apertura del fallimento.

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