Alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla
gestione separata INPS, che adottino o abbiano in affidamento
preadottivo un minore, deve essere riconosciuta l'indennità di
maternità/paternità per un periodo di cinque mesi, fermo restando i
limiti di età del minore, sia in caso di adozione nazionale, sia
internazionale.
Così ha stabilito la Corte costituzionale (Sent. n.
257/2012) dichiarando l'illegittimità dell'art. 64, comma 2, del D.Lgs.
n. 151/2001 che prevede in questi casi il pagamento della indennità per
soli tre mesi.
Ciò premesso l'INPS comunica che l'estensione del
periodo si applica a tutti i rapporti non esauriti, intendendosi come
tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta
sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.
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