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UFFICIO DEL PERSONALE

mercoledì 20 marzo 2013

ARTIGIANI e COMMERCIANTI: CONTRIBUTO INPS 2013


La Riforma Monti ha aumentato i contributi in modo sistematico per ogni anno allo scopo di raggiungere un plafond finale del 24%; quest'anno l'aumento è dello 0,45% per cui il contributo è del 21,75% per artigiani e 21,84% per commercianti.

Se però il reddito di impresa supera 45.530 euro lordi, sulle quote superiori scatta l'addizionale 1% per cui gli artigiani pagano il 22,75% e i commercianti il 22,84%.

A questo contributo si aggiunge una piccola quota riservata per l'indennità di maternità: si tratta di 0,62 centesimi al mese per un totale annuo di 7,44 euro.

Il contributo è dovuto dal titolare di impresa anche per i familiari collaboratori quali ad esempio coniuge e figli; se costoro hanno meno di 21 anni di età pagano tre punti in meno.

Gli interessati perciò devono applicare le aliquote contributive sul reddito che ricavano dall'esercizio dell'attività autonoma, ma con il rispetto di un minimale e di un massimale.

A - C'è il reddito cosiddetto minimale al di sotto del quale non si può calcolare il contributo. Il minimale si riferisce al singolo lavoratore e non all'impresa nel suo complesso; perciò se in negozio, ad esempio, lavorano i due genitori e il figlio ognuno dei tre deve rispettare il proprio minimale.

B - C'è poi il reddito cosiddetto massimale, oltre il quale non sono più dovuti i contributi all'INPS. In realtà di massimali ce ne sono due:

1) il primo è di 75.883 euro e si applica a tutti quelli che hanno iniziato a versare i contributi prima dell'anno 1996;
2) il secondo è di 99.034 euro e vale solo per gli artigiani e i commercianti che hanno iniziato a lavorare e a versare i contributi dopo l'anno 1995, e che quindi oggi hanno come massimo 17 anni di anzianità contributiva.

Quando il titolare si avvale anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguenti modalità:

1) imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
2) aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

Una norma particolare è stabilita per le persone che esercitano l'attività di affittacamere e per i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione dei commercianti: costoro non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito, e quindi devono versare i contributi a percentuale calcolati sull'effettivo reddito, più la quota dovuta per le prestazioni di maternità, pari a 0,62 euro mensili.

I contributi devono essere versati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

a) 16 maggio, 20 agosto, 18 novembre 2013 e 17 febbraio 2014, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
b) entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013.

Attenzione: l'INPS da quest'anno non invierà più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta: le medesime informazioni potranno essere prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l'opzione, contenuta nel cassetto previdenziale «Dati del mod. F24»; attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

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