Il regolamento della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza dei dottori commercialisti prevede che i trattamenti
pensionistici a carico siano assoggettati ad una trattenuta mensile,
proporzionata all'importo della pensione, denominata «contributo di
solidarietà»; il contributo deve essere rivalutato annualmente sulla
base di specifici coefficienti ed è ricompreso fra i contributi
previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di
legge ed è, pertanto, deducibile ai fini fiscali.
Per le pensioni in totalizzazione, il contributo di
solidarietà deve essere applicato sulla sola quota a carico della cassa
in questione; in questo senso l'INPS ha messo a punto la procedura
informatica per consentire l'inserimento dell'informazione del
contributo in argomento in fase di prima liquidazione.
Contestualmente alle operazioni di rinnovo delle
pensioni 2013, le pensioni in essere interessate dal contributo di
solidarietà in parola sono state aggiornate con la trattenuta mensile a
partire dalla rata di gennaio 2013.
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