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UFFICIO DEL PERSONALE

domenica 2 ottobre 2011

SOCIETÀ DI COMODO

Vengono introdotte una serie di misure nei confronti delle cd. «società di comodo» di cui all'art. 30, primo comma, della legge n. 724/1994 le quali, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, vengono assoggettate ad una maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell'aliquota IRES, che trova applicazione anche sulla quota di reddito eventualmente imputato per trasparenza al socio dalla società ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R.

Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta di prima applicazione delle nuove disposizioni va assunta, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui all'art. 2, commi da 36-quinquies a 36-octies.

Per effetto poi di quanto previsto dal comma 36-decies, vengono assimilate alle società di comodo, ai fini dell'applicazione dell'art. 30, primo comma, della legge n. 724/1994, le società e gli enti ivi indicati che, pur non integrando i presupposti previsti da detta disposizione, presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi ovvero abbiano due periodi d'imposta in perdita fiscale ed uno con reddito dichiarato inferiore a quello minimo determinato ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 724/1994. Anche questa norma si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, e della stessa si deve tenere conto in sede di versamento degli acconti.


(D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi da 36-quinquies a 36-duodecies)

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